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Ordinanza

Ordinanza n. 292/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 6759 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta;

Giustizia amministrativa202509889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 6759 del 2025 e ordinanza sindacale del Comune di Acerra n. 38 del 18 novembre 2024, recante l’ordine di messa in sicurezza e rimozione di un cumulo di rifiuti lungo circa 2 km situato in sinistra idraulica del controfosso destro dei Regi Lagni.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (regione appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Campania ha appellato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda l’ordinanza sindacale con cui il Comune di Acerra ha ordinato la messa in sicurezza e la rimozione di un cumulo di rifiuti ubicato presso i Regi Lagni. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone i singoli motivi di appello né i vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare che la questione richiede un approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo favorevolmente valutati i relativi presupposti e rilevando che la questione necessita di un approfondimento proprio nella fase di merito. Ha quindi sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Campania n. 6759 del 2025 e dell’ordinanza sindacale impugnata. Ha disposto che il fascicolo fosse sottoposto al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza di discussione del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; il giudice ne applica gli effetti sospendendo l’esecutività della sentenza appellata e del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando la questione controversa richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accogliere la domanda cautelare e sospendere l’esecutività della sentenza appellata e dell’atto amministrativo impugnato, rinviando l’approfondimento alla fase di merito.
  • L’accoglimento della tutela cautelare può comportare la sospensione sia della sentenza di primo grado sia del provvedimento amministrativo oggetto del giudizio, quando tale misura sia ritenuta necessaria in relazione alla controversia concreta.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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