Sentenza n. 409/2026 - L'aquila, Sezione 1
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI: - del provvedimento (prot. n. -OMISSIS-) emesso il 13 marzo 2024 dall''Università degli Studi dell''Aquila - Amministrazione centrale - Area Uffici della Didattica - Segreteria Studenti Area Medica, avente ad oggetto “-OMISSIS-. Studentessa laureanda del CLM-cu in Medicina e Chirurgia”; - del provvedimento di conferma emesso il 20 marzo 2024 dall''Università degli Studi dell''Aquila - Amministrazione centrale - Area Uffici della Didattica - Segreteria Studenti Area Medica, avente ad oggetto “-OMISSIS-. Studentessa laureanda del CLM-cu in Medicina e Chirurgia. Risposta alla richiesta datata 14.3.2024”; - di ogni atto ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresa la comunicazione inoltrata via e-mail l''11 marzo 2024 dalla Responsabile Segreteria Area Medica dell''Università degli Studi dell''Aquila, avente ad oggetto “Blocco carriera matr. -OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: blocco informatico della carriera e mancata ammissione all'esame finale di laurea, disposti nelle more di verifiche sul valore legale del percorso formativo precedente svolto presso un'università estera
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, iscritta dal 2020 al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dopo una procedura selettiva per l'ammissione ad anni successivi al primo e dopo il riconoscimento di 80 CFU maturati presso un'università estera, ha impugnato il blocco della propria matricola disposto nel marzo 2024, a ridosso dell'esame di laurea. Ha dedotto: l'incompetenza del Direttore Generale, ritenendo che i provvedimenti sulla carriera degli studenti spettassero al Rettore; la violazione degli artt. 7, comma 2, 21-quater, comma 2, e 21-nonies della l. n. 241/1990, per l'assenza dei presupposti della sospensione, la mancata indicazione di un termine finale, l'adozione della misura sine die e il superamento del termine per l'esercizio dell'autotutela; la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Nel merito, il giudice ha rilevato che la posizione della studentessa era estranea agli accertamenti ministeriali relativi a procedure di riconoscimento crediti riferite a vincitori di un concorso dell'anno accademico 2023/2024, poiché la ricorrente era stata ammessa all'Ateneo nel 2019/2020 mediante una diversa procedura selettiva, conclusa con un decreto rettorale mai annullato né sospeso. Sono stati inoltre dedotti e accertati il difetto di istruttoria e motivazione rispetto alla posizione individuale, il superamento del termine di dodici mesi per l'annullamento d'ufficio, la violazione dei principi di proporzionalità e conservazione degli atti e la lesione dell'affidamento maturato dopo oltre quattro anni di carriera universitaria non contestata.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, nonostante il conseguimento della laurea e l'iscrizione alla scuola di specializzazione, perché tali risultati erano stati conseguiti in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e con riserva dell'esito del giudizio di merito; permaneva quindi l'interesse all'annullamento ex tunc degli atti e al consolidamento della posizione giuridica. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. In via assorbente, ha ritenuto illegittima la sospensione della carriera perché disposta senza indicazione di un termine finale, in violazione dell'art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990: una sospensione sine die contrasta con la natura cautelare, provvisoria e temporanea del potere e può trasformarsi in un sostanziale ritiro dell'atto favorevole senza le garanzie procedimentali necessarie. Ha inoltre ravvisato l'estraneità della ricorrente al perimetro degli accertamenti ministeriali, con conseguente carenza di istruttoria e motivazione, nonché il superamento del termine decadenziale di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies, applicabile al decreto rettorale attributivo del nulla osta al trasferimento, della convalida degli esami e del riconoscimento dei crediti. Il decorso del termine precludeva anche l'esercizio del potere cautelare di sospensione. Il TAR ha infine rilevato la violazione dei principi di proporzionalità e conservazione degli atti e la lesione dell'affidamento incolpevole maturato dalla studentessa durante oltre quattro anni di percorso formativo non contestato. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la particolarità e relativa novità della questione.
Norme richiamate
art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990
«l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies»
La sospensione amministrativa deve essere giustificata da gravi ragioni, limitata al tempo strettamente necessario e accompagnata dall'indicazione esplicita del termine finale; non può essere disposta o protrarsi oltre il termine per l'annullamento d'ufficio.
art. 21-nonies l. 241/1990
All'epoca dei provvedimenti impugnati, il termine per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio era di dodici mesi; il suo decorso, qualificato come sostanziale e decadenziale, precludeva anche l'esercizio del potere cautelare di sospensione quando diretto a incidere su un provvedimento attributivo di vantaggi.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Sono state dedotte per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la censura è stata assorbita a seguito dell'accoglimento per gli altri profili.
art. 7, comma 2, l. 241/1990
L'amministrazione aveva invocato la deroga all'obbligo di comunicazione di avvio per ragioni di urgenza connesse all'imminente sessione di laurea; il giudice non ha deciso autonomamente tale profilo, avendo assorbito la relativa censura.
Massime di principio
- La sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione di un provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990, deve indicare espressamente un termine finale ed essere limitata al tempo strettamente necessario; la sospensione sine die è illegittima perché contrasta con la natura provvisoria e temporanea del potere.
- Il decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio preclude anche l'adozione o la protrazione di una sospensione cautelare del provvedimento oltre tale termine, anche in presenza di gravi ragioni.
- Un'amministrazione non può estendere automaticamente accertamenti ministeriali riferiti a una determinata procedura selettiva e a specifici soggetti a una posizione formatasi mediante una diversa procedura, senza una verifica individuale e una motivazione specifica sulla rilevanza degli accertamenti per quella posizione.
- Il blocco assoluto e indeterminato della carriera universitaria, adottato quando lo studente abbia già completato il percorso formativo e debba sostenere soltanto l'esame finale, viola i principi di proporzionalità e conservazione degli atti se l'amministrazione non valuta misure meno lesive.
- L'annullamento o la sospensione tardiva di un provvedimento favorevole, dopo un prolungato periodo di esecuzione non contestata, deve confrontarsi con l'affidamento incolpevole maturato dal destinatario e non può prescindere dalla ponderazione concreta degli interessi coinvolti.
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