Sentenza n. 505/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 marzo 2024, per l’annullamento: dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; nonché per accogliere le seguenti domande: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta del Comune di Viareggio e determinazione dirigenziale comunale che fissavano al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia della concessione demaniale marittima e dei rapporti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva proposto un ricorso volto all'accertamento della natura pluriennale e di durata indefinita del rapporto concessorio, sostenendo che, poiché sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non fossero applicabili i principi di trasparenza e concorrenza elaborati dalla Corte di giustizia, la direttiva 2006/123/CE, l'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e i principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia di concessioni demaniali marittime. La ricorrente chiedeva inoltre, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Con motivi aggiunti chiedeva l'annullamento della delibera di Giunta n. 484 del 23 dicembre 2023 e della determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, con cui il Comune aveva individuato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti previsti dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 118/2022, riproponendo le domande di accertamento, disapplicazione e condanna e sollecitando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
La società ricorrente, con istanza del 26 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le questioni relative alla durata delle concessioni demaniali, alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea, alla legittimità costituzionale delle disposizioni invocate o alla fondatezza degli atti comunali impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della non opposizione del Comune alla compensazione.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, legge n. 118/2022
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione era richiamata dalla ricorrente quale base normativa degli atti comunali che fissavano al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti demaniali; il giudice non ne ha esaminato la legittimità o l'interpretazione nel merito.
art. 34, comma 1, lettere c) ed e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nelle domande della ricorrente per ottenere pronunce di condanna e l'adozione di provvedimenti conseguenti; il giudice non ha esaminato tali richieste per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocati dalla ricorrente quale parametro europeo per chiedere la disapplicazione della normativa nazionale incompatibile; nessuna valutazione di compatibilità è stata svolta.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà; la questione non è stata esaminata nel merito.
direttiva 2006/123/CE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La ricorrente ne contestava l'applicabilità al rapporto concessorio; il giudice non ha deciso la questione.
art. 36 cod. nav.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Indicato dalla ricorrente quale fondamento dei titoli concessori richiesti; la relativa domanda è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, senza esame delle questioni di merito dedotte.
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e la parte resistente non si oppone alla compensazione, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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