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Sentenza

Sentenza n. 843/2026 - Bari, Sezione U

per l'accertamento del diritto della -OMISSIS-s.r.l. in liquidazione alla revisione prezzi dell'appalto pubblico di cui alla delibera n. -OMISSIS- del 27 settembre 1999 dell'AUSL di -OMISSIS- (di seguito anche “ASL”) con la quale venivano affidati alla società istante i lavori di pulizia di ambulatori, uffici e reparti dei presidi ospedalieri del circondario di competenza della ex ASL -OMISSIS-, la manutenzione ordinaria degli stessi, nonchè il servizio di accalappiamento cani e disinfestazione dal 1° ottobre 1999 a tutto il 31 marzo 2005, data di cessazione del rapporto; - per la conseguente quantificazione in favore della -OMISSIS- S.r.l. in liquidazione dei relativi importi, con condanna della ASL di -OMISSIS- al pagamento dei medesimi, oltre interessi legali maturati e maturandi, nonché rivalutazione monetaria come per legge e - anche per il tramite della nomina di un commissario ad acta, che a ciò provveda in via sostitutiva; nel merito: - in via principale, condannare la ASL resistente – anche per il tramite della nomina di un commissario ad acta, che a ciò provveda in via sostitutiva – al pagamento della somma di € 4.572.012,06 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo; - in via subordinata, condannare la ASL resistente al pagamento della maggior o minor somma che sarà determinata dal Giudice, anche in via equitativa; - in via ulteriormente subordinata, condannare la ASL resistente a rinnovare i dovuti accertamenti istruttori previsti dall'art. 115 del D.lgs. 163/2006, al fine di determinare l'importo revisionale spettante alla ricorrente; in via istruttoria: disporre, ove occorra, una verificazione o una consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 66 e 67 cod. proc. amm., tesa alla conferma della corretta della quantificazione della revisione prezzi operata dalla ricorrente, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202301433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dell'ulteriore revisione prezzi richiesta per il periodo 1° ottobre 1999-31 dicembre 2004

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, in trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e dopo il declinatorio di giurisdizione del giudice civile, ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione prezzi e la condanna dell'ASL al pagamento di euro 4.572.012,06, oltre interessi e rivalutazione, oppure alla rinnovazione degli accertamenti istruttori. L'appalto originario, decorrente dal 1° ottobre 1999, riguardava servizi di pulizia, manutenzione ordinaria, accalappiamento cani e disinfestazione. La ricorrente ha sostenuto che, sin dall'inizio, erano state impiegate 173 ore lavorative mensili invece delle 80 indicate nel contratto e che il canone mensile riconosciuto dall'ASL per il successivo trimestre gennaio-marzo 2005 avrebbe dovuto costituire il parametro per la revisione del corrispettivo relativo all'intero periodo precedente. Ha dedotto la violazione dell'art. 115 d.lgs. 163/2006, dell'art. 6 l. 537/1993 e dei principi di buon andamento e correttezza di cui all'art. 97 Cost., sostenendo che l'Amministrazione avesse riconosciuto, con le delibere del 2004, le condizioni economiche applicabili sin dall'origine. L'ASL ha eccepito il giudicato esterno e, nel merito, ha sostenuto che l'affidamento del 2004 fosse un rapporto autonomo e novativo, non utilizzabile come parametro revisionale del precedente contratto; ha inoltre dedotto di avere già liquidato e corrisposto euro 351.006,32 oltre IVA a titolo di revisione prezzi per il periodo 1999-2004, calcolata secondo l'indice FOI, nonché l'accettazione da parte dell'impresa dell'ampliamento del servizio senza ulteriori pretese.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di giudicato esterno nei limiti in cui riguardava il merito della pretesa. Ha riconosciuto efficacia vincolante alla precedente sentenza della Corte d'Appello soltanto quanto alla giurisdizione amministrativa, mentre ha escluso che la statuizione civile sul merito potesse vincolare il giudice amministrativo, essendo stata resa da un giudice privo di giurisdizione sulla materia. Nel merito, ha ritenuto infondata la domanda perché il nuovo affidamento disposto nel 2004, originato da una trattativa privata conseguente al rifiuto di ulteriori proroghe alle condizioni originarie, costituiva un rapporto contrattuale oggettivamente novativo e autonomo rispetto all'appalto del 1999. Il canone concordato per il nuovo rapporto non poteva quindi essere utilizzato come parametro per revisionare il corrispettivo del precedente contratto. Il TAR ha inoltre rilevato che l'ASL aveva già liquidato euro 351.006,32 oltre IVA per la revisione prezzi del periodo 1999-2004, somma integralmente percepita dalla ricorrente, anche mediante procedimento monitorio. La quantificazione mediante indice FOI è stata ritenuta conforme all'orientamento applicabile in assenza degli specifici indici ISTAT di settore. Poiché la ricorrente non aveva contestato specificamente i criteri di calcolo né rappresentato l'avvenuto incasso, la revisione è stata considerata integralmente effettuata e l'ulteriore pretesa di euro 4.572.012,06 è stata ritenuta indebita. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può vincolare il giudice quanto alla statuizione sulla giurisdizione; non vincola invece sul merito la decisione resa da un giudice privo di giurisdizione sulla controversia.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    La revisione dei prezzi nei contratti pubblici di durata deve essere quantificata secondo i criteri normativi applicabili, ma non consente di assumere come parametro il corrispettivo pattuito per un distinto rapporto contrattuale novativo.

  • art. 6 l. 537/1993

    In assenza degli specifici indici ISTAT previsti dalla normativa di settore, il parametro sostitutivo per la quantificazione della revisione prezzi è individuato nell'indice FOI, relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

  • art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. 157/1995

    Il ricorso alla trattativa privata per esigenze di urgenza, unitamente alla rinegoziazione delle condizioni e all'autonomia dell'affidamento, costituisce elemento rilevante per qualificare il nuovo rapporto come autonomo e novativo rispetto al precedente.

  • art. 1655 c.c.

    L'appalto comporta il rischio dell'appaltatore; i maggiori oneri non autorizzati non determinano, di per sé, il diritto a ulteriori corrispettivi.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e correttezza dell'amministrazione non consentono di superare la distinta autonomia dei rapporti contrattuali né fondano il diritto a una revisione parametrata a un contratto successivo.

Massime di principio

  • La sentenza passata in giudicato resa da un giudice ordinario può spiegare efficacia esterna sulla questione della giurisdizione quando la statuizione sulla giurisdizione sia collegata a una pronuncia di merito; la statuizione di merito, invece, non vincola il giudice amministrativo se il giudice civile era privo di giurisdizione sulla controversia.
  • Quando un nuovo affidamento pubblico segue una trattativa privata, comporta una rinegoziazione integrale delle condizioni economiche ed è disposto in autonomia rispetto al precedente rapporto, esso può costituire un rapporto contrattuale oggettivamente novativo; il corrispettivo del nuovo rapporto non può essere assunto come parametro per la revisione prezzi del contratto precedente.
  • La revisione prezzi deve essere determinata con i criteri propri del rapporto cui si riferisce e non può trasformarsi nell'applicazione retroattiva del canone concordato per un diverso contratto, anche se avente oggetto analogo o consecutivo nel tempo.
  • In assenza degli specifici indici ISTAT previsti dalla normativa di settore, l'indice FOI può essere utilizzato quale parametro sostitutivo per la quantificazione della revisione prezzi nei contratti pubblici di durata.
  • La revisione prezzi deve considerarsi integralmente eseguita quando l'amministrazione abbia liquidato e corrisposto l'importo determinato secondo il criterio applicabile e l'appaltatore non abbia formulato specifiche contestazioni sui criteri di calcolo.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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