Sentenza n. 4774/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del 30.6.2025, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/118425 emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: del provvedimento del 13.3.2025, con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/118425 emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e in particolare il provvedimento del 30.6.2025 prot. 0262857.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e successiva nota di diniego del rilascio del modello 209 per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito della procedura flussi, era entrato regolarmente in Italia con visto e non aveva potuto perfezionare il rapporto di lavoro originario per la sopravvenuta indisponibilità del datore, ritenuta a lui non imputabile. Aveva quindi presentato domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione e documentato lo svolgimento di successive attività lavorative regolari, fino alla trasformazione dell’ultimo rapporto a tempo indeterminato. La Prefettura aveva revocato il nulla osta richiamando carenze documentali e procedimentali, tra cui la mancata produzione di documenti del datore e del lavoratore, della cessione di fabbricato, dell’idoneità alloggiativa, dell’asseverazione, della verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale e la mancata trasmissione del contratto di soggiorno, nonché la mancata comparizione alla sottoscrizione. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 22, commi 5-ter e 11, 24 e 24-bis del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022 e della circolare ministeriale n. 3836/2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento; difetto di motivazione; violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. n. 241/1990 per mancata comunicazione personale dell’avvio del procedimento, del preavviso di rigetto e del provvedimento finale. Ha inoltre contestato la tardività eccepita dall’Amministrazione, rilevando l’assenza di una valida elezione di domicilio digitale presso le PEC del datore o di terzi.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo che le comunicazioni inviate alle PEC del datore di lavoro o di un professionista terzo non fossero idonee a far decorrere il termine d’impugnazione nei confronti del lavoratore, in assenza di prova di una sua manifestazione di volontà diretta a eleggere domicilio digitale presso tali recapiti. Ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. La revoca e la successiva nota sono state annullate per violazione delle garanzie partecipative, poiché il lavoratore era destinatario diretto degli effetti lesivi e avrebbe dovuto essere personalmente coinvolto nel procedimento. Il vizio partecipativo è stato ritenuto sostanziale, perché il lavoratore avrebbe potuto rappresentare la non imputabilità degli inadempimenti, l’ingresso regolare, la domanda di permesso per attesa occupazione e le successive attività lavorative. Il TAR ha inoltre ravvisato un difetto di motivazione, poiché il richiamo generico al parere ostativo e alle carenze documentali non permetteva di comprendere se l’Amministrazione avesse distinto gli inadempimenti del datore da quelli del lavoratore, né se avesse valutato l’assenza di frode, l’ingresso regolare e le sopravvenienze lavorative. È stato accertato anche il difetto di istruttoria e la violazione degli artt. 22, comma 11, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998: l’art. 42 del d.l. n. 73/2022 non consente un automatismo cieco, ma impone di verificare la riferibilità soggettiva delle carenze e di considerare gli elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero. La perdita o mancata instaurazione del rapporto originario per fatto non imputabile al lavoratore, dopo ingresso regolare sulla base di nulla osta e visto, non esclude automaticamente la possibilità di una regolarizzazione per attesa occupazione. Il riesame dovrà essere espresso, completo e motivato e dovrà considerare la non imputabilità delle omissioni, l’ingresso regolare, l’istanza per attesa occupazione, i rapporti lavorativi successivi e la trasformazione dell’ultimo rapporto a tempo indeterminato. Le spese sono state integralmente compensate. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
I soggetti destinatari diretti degli effetti del provvedimento devono essere coinvolti nel procedimento e posti in condizione di presentare osservazioni; la mancata partecipazione del lavoratore straniero è sostanziale quando avrebbe potuto incidere sulla decisione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in modo da rendere ricostruibile l’iter logico-amministrativo; non è ammissibile integrare in giudizio una motivazione originariamente carente.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La disposizione riguarda i documenti relativi al rapporto di lavoro e non consente di estendere automaticamente la revoca del nulla osta a fattispecie diverse da quelle tipizzate, salvo che la mancata stipula del contratto sia imputabile al lavoratore.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno e consente al lavoratore, in determinati casi, di permanere per la ricerca di una nuova occupazione
La ratio della norma può operare anche quando il lavoratore, entrato regolarmente in Italia, non abbia perfezionato il rapporto originario per causa a lui non imputabile; in tale situazione deve essere valutata la possibilità del permesso per attesa occupazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Prima di adottare una determinazione negativa devono essere valutati gli elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero, compreso il concreto e regolare inserimento lavorativo successivo.
art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73
Il successivo accertamento negativo delle condizioni richieste può comportare la revoca del nulla osta, ma non legittima un automatismo indifferenziato: l’Amministrazione deve individuare gli elementi ostativi, verificarne la riferibilità soggettiva e coordinare la disposizione con le garanzie e i principi del testo unico immigrazione.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento orienta l’interpretazione della disciplina verso una valutazione funzionale e non meramente automatica della posizione del lavoratore straniero regolarmente entrato e in buona fede.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
La disposizione è stata ritenuta rispettata ai fini dell’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Il lavoratore straniero beneficiario di un nulla osta non è automaticamente domiciliato presso gli indirizzi PEC comunicati unilateralmente dal datore di lavoro nella procedura amministrativa; in assenza di una sua manifestazione di volontà univoca, le comunicazioni inviate a tali recapiti non fanno decorrere nei suoi confronti il termine decadenziale per impugnare l’atto lesivo.
- Nel procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, il lavoratore straniero è destinatario diretto degli effetti del provvedimento e deve ricevere le garanzie partecipative previste dagli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990; l’omissione è sostanziale quando la partecipazione avrebbe potuto consentire di dimostrare la non imputabilità degli inadempimenti e l’esistenza di elementi favorevoli.
- La revoca del nulla osta non può fondarsi su un automatismo meramente documentale: l’Amministrazione deve distinguere le carenze imputabili al datore da quelle imputabili al lavoratore, verificare l’eventuale frode o inerzia di quest’ultimo e motivare specificamente le ragioni per cui gli elementi ostativi incidono sulla sua posizione.
- Il lavoratore entrato regolarmente in Italia in forza di nulla osta e visto non perde automaticamente ogni possibilità di regolarizzazione quando il rapporto originario non si perfezioni per fatto non imputabile a lui; l’Amministrazione deve valutare la disciplina del permesso per attesa occupazione e le successive occasioni lavorative regolari.
- Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione deve considerare, prima della decisione negativa, gli elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero e valutare la situazione esistente al momento della decisione, inclusi l’inserimento lavorativo successivo e la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
- La motivazione della revoca deve rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito e spiegare la rilevanza delle carenze documentali rispetto alla posizione individuale del lavoratore; il difetto originario di motivazione non può essere sanato mediante argomentazioni contenute negli scritti difensivi dell’Amministrazione.
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