Cassazione Penale, Ordinanza n. 05318/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma, con conferma della responsabilità per evasione e del trattamento sanzionatorio stabilito in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti riguardavano: 1) la pretesa insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di evasione, sostenendosi che non vi fosse prova sufficiente della consumazione del reato; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sull'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tutte le censure manifestamente infondate o generiche, evidenziando in particolare che per l'evasione è sufficiente l'avvenuto allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari e che la non occasionalità del fatto escludeva comunque la particolare tenuità.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Per la configurabilità del reato di evasione è sufficiente l'avvenuto allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, non essendo richiesto altro per integrare l'elemento oggettivo.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito accerta la non occasionalità della condotta, circostanza ostativa a prescindere da ulteriori valutazioni sull'offensività.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il reato di evasione è integrato dall'allontanamento del soggetto dal luogo in cui si trova sottoposto agli arresti domiciliari; ai fini della sussistenza del fatto non occorre la permanenza dell'allontanamento né la prova di ulteriori sviluppi.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta non sia occasionale; tale dato, se motivatamente accertato dal giudice di merito, costituisce ragione autonoma di esclusione del beneficio.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili o manifestamente infondate quando si risolvono in contestazioni generiche contro una motivazione congrua e non illogica del giudice di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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