Cassazione Civile, Ordinanza n. 32087/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio proposta dal Tribunale delle imprese di Firenze. Ha inoltre precisato che non erano dovute spese, poiché le parti non avevano svolto attività difensiva. È stato fissato il termine di tre mesi per la riassunzione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia originaria era stata introdotta da una socia accomandante nei confronti di società appartenenti a una compagine di persone e riguardava: la nullità o annullabilità di un contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato tra due società; la nullità, invalidità o inefficacia di una clausola statutaria/pattizia della società di persone; la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti. Il Tribunale di Pisa aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale delle imprese di Firenze. Quest’ultimo, a sua volta, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c., sostenendo che la controversia non rientrasse nella competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa. La Corte ha però rilevato che, per un verso, la domanda sul contratto di affitto di ramo d’azienda e quella sulla clausola di una società di persone non rientravano nella competenza della sezione specializzata; per altro verso, il regolamento d’ufficio era comunque inammissibile perché la questione non atteneva a una vera competenza per materia attribuita a un diverso ufficio giudiziario, ma mirava solo a negare la competenza per materia del giudice ad quem, con possibile riemersione di una questione di competenza per valore, non deducibile ex art. 45 c.p.c.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
Il regolamento di competenza d’ufficio è esperibile solo per far valere un contrasto reale su una competenza in senso proprio tra uffici giudiziari; non è utilizzabile quando il giudice ad quem contesti soltanto la propria competenza per materia senza individuare quella di altro giudice.
art. 49, secondo comma, c.p.c.
L’eventuale accoglimento del regolamento deve individuare il giudice competente; se però la questione è in realtà di competenza per valore, ciò porterebbe a un risultato non consentito dall’art. 45 c.p.c.
art. 3 d.lgs. 168/2003
Delimita la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, che non comprende, nel caso esaminato, la domanda di invalidità di un contratto di affitto di ramo d’azienda privo di diretta incidenza su rapporti societari o partecipazioni.
art. 2 d.lgs. 168/2003
Il rinvio alle controversie societarie non si estende alle società di persone; la competenza del Tribunale delle imprese è esclusa per le cause relative a società di persone.
Massime di principio
- Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, quando entrambe appartengono allo stesso ufficio giudiziario, non integra un problema di competenza, ma di mera distribuzione interna degli affari; il regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c. è quindi inammissibile.
- La competenza della sezione specializzata in materia di impresa va verificata in base al petitum sostanziale, individuato attraverso la domanda e la causa petendi effettivamente dedotte.
- Una domanda di invalidità di un contratto di affitto di ramo d’azienda non rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa se non incide direttamente su rapporti societari, partecipazioni o diritti inerenti alle stesse.
- Le controversie relative a società di persone restano escluse dalla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché il rinvio normativo concerne le sole società di capitali.
- Il regolamento di competenza d’ufficio non può essere utilizzato per risolvere indirettamente una questione di competenza per valore, quando non esista una vera questione di competenza per materia tra uffici diversi.
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