Cassazione Penale, Sentenza n. 07081/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva esclusione della retrodatazione dei termini di fase (contestazione a catena) per i fatti a lui contestati in due distinti periodi relativi a importazione e detenzione di cocaina, sostenendo che: a) era già sottoposto a misura cautelare in altro procedimento per reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990; b) i due procedimenti erano pressoché contemporanei e gestiti dalla stessa Procura; c) in entrambe le vicende avrebbe svolto il medesimo ruolo di "esfiltratore" come portuale infedele; d) le conversazioni e gli elementi probatori rilevanti per il secondo procedimento erano già presenti nella prima informativa, per cui la decorrenza dei termini avrebbe dovuto essere retrodatata. Il ricorso lamentava violazione di legge (artt. 125 e 297 cod. proc. pen.) e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: a) mancanza di specificità: il ricorrente non ha dimostrato che, a seguito della retrodatazione, la durata complessiva della custodia cautelare sarebbe già stata esaurita al momento dell'adozione della successiva ordinanza (condizione necessaria per dedurre la questione della retrodatazione in sede di riesame); b) le censure proponevano una diversa ricostruzione fattuale senza indicare vizi logico-giuridici rilevanti. Il Tribunale del riesame aveva correttamente escluso la connessione qualificata tra i due fatti (operazioni riconducibili a contesti e associazioni diverse, pur avendo l'imputato un analogo ruolo), e aveva altresì rilevato che l'identificazione dell'odierno ricorrente come interlocutore delle chat utili al secondo provvedimento risultava da informativa finale del 17/06/2024, successiva alla prima ordinanza (24/09/2022), sicché gli elementi non erano desumibili dagli atti al tempo del primo provvedimento. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
richiamata nella doglianza del ricorrente (violazione), ma la Corte sottolinea che la questione della retrodatazione va trattata con specificità; la giurisprudenza richiede che la retrodatazione produca l'effetto di esaurire i termini al momento della successiva ordinanza per essere dedotta in sede di riesame
art. 297 cod. proc. pen.
invocato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondata la censura atteso il difetto di specificità e la mancanza di prova che la retrodatazione avrebbe impedito la misura successiva
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
richiamato quale termine di riferimento per i vizi di motivazione dedotti in cassazione; la Corte osserva che le deduzioni costituiscono mera diversa ricostruzione dei fatti senza dimostrare illogicità, contraddittorieta o lacune tali da giustificare il gravame
art. 306 cod. proc. pen.
richiamato nella giurisprudenza citata dalla Corte: la contestazione a catena incide sui termini di detenzione e, se non dedotta con la specificita richiesta in sede di riesame, il rimedio corretto per chiedere la cessazione della custodia è l'istanza di scarcerazione ex art. 306
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
norme sui reati di stupefacenti relative all'altro procedimento in cui il ricorrente era sottoposto a misura; citate per spiegare il contesto fattuale prospettato dal ricorrente
art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
norma richiamata per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte dispone l'invio per gli adempimenti di legge
Massime di principio
- La deduzione della "contestazione a catena" (retrodatazione dei termini di fase) in sede di riesame è ammissibile solo se il ricorrente dimostra con precisione che, a seguito della retrodatazione, la durata complessiva della custodia cautelare sarebbe già risultata esaurita al momento dell'adozione della successiva ordinanza; senza questa prova la questione è inammissibile in sede di riesame.
- Se si contesta la mancata retrodatazione occorre produrre una timeline processuale dettagliata che indichi date, decorrenze e come la retrodatazione avrebbe inciso sui termini: affermazioni generiche o ricostruzioni alternative prive di prova non sono sufficienti.
- Per sostenere l'esistenza di una connessione qualificata tra procedimenti e ottenere la retrodatazione è necessario dimostrare legami operativi e associativi concreti (stessa associazione o stesso contesto criminale), non basta l'affermazione di un ruolo analogo svolto in momenti diversi.
- La richiesta di retrodatazione non può sostituire il rimedio piu adeguato: se l'obiettivo è ottenere la cessazione della custodia cautelare occorre considerare anche l'istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen. quando la contestazione a catena riguarda il computo dei termini.
- La desumibilità dagli atti degli elementi probatori al momento del primo provvedimento è fattore decisivo: se l'identificazione del soggetto come autore di conversazioni o contatti emerge solo da informative successive, la retrodatazione non è giustificata.
- In sede di cassazione, le censure devono evidenziare vizi logico-giuridici (contraddittorieta, illogicita, lacune) nell'atto impugnato; una mera diversa ricostruzione fattuale senza dimostrare tali vizi rischia l'inammissibilita e possibili sanzioni.
- Attenzione al rischio di condanna per spese e ammende se il ricorso è ritenuto privo di fondamento o strumentale: meglio valutare in anticipo la solidità delle argomentazioni e scegliere il rimedio procedurale piu adeguato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07063/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07064/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07065/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07066/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07067/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07068/2026 del 23/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →