Sentenza n. 582/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro la diffida ministeriale e gli atti successivi della procedura di bonifica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società appellanti avevano impugnato la sentenza di primo grado con un appello espressamente qualificato come cautelativo, diretto non contro il dispositivo — che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di immediata lesività o per natura endoprocedimentale degli atti — ma contro il passaggio motivazionale secondo cui la diffida non avrebbe avuto carattere novativo, essendo ricognitiva di obblighi che l'Amministrazione assumeva come preesistenti. Le appellanti sostenevano che tale espressione potesse costituire un implicito avallo della tesi ministeriale circa l'esistenza di obblighi di bonifica e della responsabilità per la contaminazione della Rada di Augusta, derivanti da una precedente sentenza del TAR. L'Amministrazione eccepiva il difetto di interesse, poiché la sentenza impugnata non conteneva alcun accertamento di merito sfavorevole alle società. Nell'atto di appello, inoltre, le stesse appellanti avevano dichiarato che, qualora il CGARS avesse ritenuto che la sentenza non recasse alcun avallo alla tesi ministeriale, non avrebbero potuto che prenderne atto, in ragione del carattere meramente cautelativo dell'impugnazione.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di interesse. Ha rilevato che la sentenza del TAR era una pronuncia esclusivamente di rito: non aveva accertato l'esistenza di obblighi di bonifica, non aveva riconosciuto la responsabilità delle società per la contaminazione e non aveva scrutinato la fondatezza della diffida. L'espressione secondo cui la diffida era ricognitiva di obblighi che l'Amministrazione assumeva come preesistenti registrava soltanto la posizione dell'Amministrazione, senza trasformarla in un accertamento giudiziale. La qualificazione della diffida come atto non immediatamente lesivo riguardava forma e funzione dell'atto e non la fondatezza sostanziale della pretesa ministeriale. Poiché la sentenza di primo grado non arrecava una soccombenza attuale né un pregiudizio giuridico concreto, mancava l'interesse a impugnare ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 39, comma 1, c.p.a. Il timore di un uso futuro della motivazione da parte dell'Amministrazione non era sufficiente. Il Collegio ha attribuito rilievo anche alla clausola auto-risolutiva contenuta nell'appello: accertato che la sentenza non recava alcun avallo alla tesi ministeriale, le appellanti avevano dichiarato di doverne prendere atto. La sentenza di primo grado passa quindi in giudicato limitatamente alla statuizione di rito sull'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, senza alcuna efficacia preclusiva sul merito dell'esistenza, titolarità o estensione degli obblighi di bonifica, che potranno essere contestati in un futuro giudizio contro l'eventuale provvedimento finale. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire — e, simmetricamente, a impugnare — consiste in un'utilità personale, attuale e concreta, non in una mera eventualità di pregiudizio
L'interesse a impugnare richiede una soccombenza o un pregiudizio concreto, attuale e personale; non è sufficiente il timore che una motivazione possa essere utilizzata in futuro.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina dell'interesse ad agire e a impugnare prevista dall'art. 100 c.p.c.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate.
Massime di principio
- Una sentenza amministrativa di rito che dichiara inammissibile il ricorso per difetto di lesività dell'atto non accerta, neppure implicitamente, la fondatezza sostanziale della pretesa amministrativa sottostante, salvo che contenga una specifica statuizione di merito incompatibile con la pronuncia processuale.
- La mera menzione, nella motivazione giudiziale, di obblighi o responsabilità che l'Amministrazione assume come preesistenti non equivale all'accertamento giudiziale dell'esistenza di tali obblighi o responsabilità; l'espressione riferita alla posizione dell'Amministrazione mantiene natura descrittiva e non decisoria.
- L'impugnazione della sola motivazione è ammissibile soltanto quando il passaggio motivazionale arrechi una soccombenza o un pregiudizio concreto, attuale e giuridicamente rilevante; non è sufficiente il timore di un futuro utilizzo strumentale della motivazione.
- Il giudicato formatosi su una sentenza di rito copre la statuizione processuale adottata, ma non si estende al merito del rapporto sostanziale non esaminato e non preclude un futuro giudizio sull'esistenza, titolarità o estensione degli obblighi controversi.
- Una dichiarazione processuale con cui l'appellante subordina il proprio interesse all'impugnazione a una determinata interpretazione della sentenza impugnata può condurre all'inammissibilità del gravame quando il giudice escluda proprio l'interpretazione che avrebbe configurato la soccombenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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