Sentenza n. 420/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce, n. -OMISSIS-, pubblicata il 06.04.2018, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 28.05.2021, con la quale, in parziale accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il MIUR al pagamento delle differenze retributive per il periodo 16.3.2001/31.8.2011 (tenuto conto dei periodi di servizio effettivamente prestato) applicando alla ricorrente per tale periodo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, sulle somme differenziali così riconosciute andranno applicati gli accessori di legge per come meglio precisato in motivazione”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza del Tribunale di Lecce relativa al pagamento di differenze retributive e alla ricostruzione della progressione stipendiale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere la piena esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 16 marzo 2001-31 agosto 2011, applicando alla lavoratrice a tempo determinato il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. Ha dedotto che l’Amministrazione aveva versato soltanto una parte di quanto dovuto e ha chiesto il pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.107,27, oltre interessi, sostenendo che la carriera dovesse essere ricostruita attribuendo la posizione stipendiale 0-2 dal 16 marzo 2001 al 28 febbraio 2003, la posizione 3-8 dal 1° marzo 2003 al 28 febbraio 2009 e la posizione 9-14 dal 1° marzo 2009 al 31 agosto 2011. Le amministrazioni resistenti hanno documentato l’avvenuto pagamento, nel settembre 2018, di euro 3.844,92 lordi, pari a euro 2.569,10 netti, per il periodo 16 marzo 2004-31 agosto 2011, in esecuzione del decreto di ricostruzione della carriera. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva tempestivamente impugnato il decreto di ricostruzione della carriera del 19 maggio 2018, che le aveva attribuito la posizione 0/3 dal 16 marzo 2001 e la posizione 3/8 dal 16 marzo 2004.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione e risultavano rispettati i termini processuali, compreso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata di obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione. Nel merito, ha chiarito che il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del comando contenuto nel giudicato e non può essere utilizzato per introdurre domande ulteriori o contestazioni estranee al suo contenuto. Ha quindi ritenuto che l’Amministrazione avesse dato esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle differenze retributive risultanti dal decreto di ricostruzione della carriera. La diversa ricostruzione proposta dalla ricorrente non è stata condivisa: secondo il TAR, anche il calcolo dell’anzianità dedotto dalla ricorrente conduceva a risultati diversi da quelli prospettati; in ogni caso, la contestazione della posizione stipendiale attribuita con il decreto di ricostruzione avrebbe dovuto essere proposta mediante tempestiva impugnazione di tale decreto, non potendo essere introdotta per la prima volta nel giudizio di ottemperanza. È stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite e non è stato nominato il commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma il giudizio resta limitato alla verifica e realizzazione dello specifico comando giudiziale.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto rituale, ma infondato nel merito.
art. 87, comma 3, c.p.a.
dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso
Il termine dimezzato per il deposito del ricorso è stato ritenuto rispettato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione di obbligazioni pecuniarie nei confronti della PA risultava rispettato, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 28 maggio 2021.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è circoscritto alla stretta attuazione del comando giudiziale e non consente di introdurre domande ulteriori o di ottenere una nuova cognizione su questioni non definite dal giudicato.
- L’esecuzione dell’ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato costituisce un dovere inderogabile d’ufficio dell’amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari.
- Quando l’amministrazione abbia adottato un atto esecutivo del giudicato, le contestazioni relative al contenuto autonomo di tale atto, non dedotte tempestivamente con l’ordinaria impugnazione, non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di ottemperanza.
- Il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per ottenere una diversa ricostruzione della posizione giuridica o economica del destinatario quando l’amministrazione abbia già dato esecuzione al comando giudiziale mediante un provvedimento e il pagamento delle somme ritenute dovute.
- L’azione esecutiva per obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata alla scadenza infruttuosa del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →