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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12686/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sarcone ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di liberazione anticipata per il semestre 28/01/2022 - 28/07/2022. Il ricorrente contestava che il Tribunale abbia ritenuto una infrazione disciplinare (ammonizione per aver parlato con un detenuto di diverso gruppo di socialita) idonea a far venir meno il requisito della partecipazione all'opera di rieducazione senza valutare concretamente il contenuto della conversazione, la non gravità dell'addebito, il precedente inserimento nello stesso gruppo di socialita e la presenza di eventuali elementi positivi comparabili nel semestre.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 54 L. 354/1975 e la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha considerato l'infrazione disciplinare (comunicazione con altro detenuto sottoposto a regime differenziato appartenente a diverso gruppo) sintomo della mancata adesione al percorso rieducativo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le infrazioni disciplinari vanno valutate concretamente quanto alla loro attitudine a indicare resistenza al processo rieducativo e, se del caso, comparate con altri elementi positivi; ha altresi precisato che anche infrazioni non sanzionate o non gravi possono rilevare come indicatori negativi. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta logica, congrua e adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 54

    La concessione della liberazione anticipata e subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; la valutazione riguarda la disponibilita mostrata nel semestre considerato e si desume dalla condotta esteriore e dall'impegno nel trattamento.

  • Art. 41-bis L. 354/1975

    Richiamato dal ricorrente in relazione al regime detentivo differenziato; la giurisprudenza e la Corte danno rilievo alla necessita di tutela dell'ordine e della sicurezza connessa a tali regimi e alla possibilita di considerare violazioni delle regole specifiche come indizio di mancata adesione al trattamento.

  • Art. 103 regolamento esecuzione ordinamento penitenziario

    Indica i parametri per valutare la partecipazione all'opera di rieducazione, con riferimento all'impegno nel trarre profitto dalle opportunita del trattamento e al mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni di detenzione e familiari.

  • Art. 3 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per ragioni di garanzia sui trattamenti; la Corte ha ritenuto che la decisione, orientata alla sicurezza e alla motivazione fattuale, non violi i principi invocati alla luce degli accertamenti effettuati.

  • Art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al principio rieducativo della pena; la Corte ha confermato che il principio trova applicazione ma puo concorrere con esigenze di ordine e sicurezza nella valutazione del beneficio.

Massime di principio

  • Per la liberazione anticipata si valuta la partecipazione all'opera di rieducazione nel semestre considerato, guardando alla condotta esteriore e alla disponibilita concreta al trattamento, non a una diagnosi di completa risocializzazione.
  • Le infrazioni disciplinari, anche se non gravissime o non sanzionate, possono essere valutate come elementi sintomatici della mancata adesione al percorso rieducativo se la loro natura o modalita rendono plausibile una resistenza al trattamento.
  • Il giudice deve valutare concretamente l'attitudine dell'addebito disciplinare a indicare una scarsa propensione rieducativa e, se presenti, comparare quegli elementi negativi con eventuali indici positivi offerti dal detenuto; tuttavia, l'onere di fornire elementi positivi concreti per 'sdrammatizzare' l'addebito grava sul ricorrente.
  • Ogni semestre va valutato anche in modo frazionato, ma comportamenti gravi in un semestre possono riverberarsi sulla valutazione di altri periodi se indicativi di una resistenza strutturale al trattamento.
  • Nei regimi detentivi differenziati la tutela dell'ordine e della sicurezza assume particolare rilievo: violazioni delle regole specifiche di tali regimi possono avere piu rilevanza ai fini della concessione dei benefici.
  • La mancata esatta conoscenza del contenuto di una comunicazione non impedisce al giudice di valutare le modalita e le circostanze della violazione (es. scelte concordate, aggiramento di regole) per determinarne il significato rieducativo.

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