Cassazione Penale, Sentenza n. 12686/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sarcone ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di liberazione anticipata per il semestre 28/01/2022 - 28/07/2022. Il ricorrente contestava che il Tribunale abbia ritenuto una infrazione disciplinare (ammonizione per aver parlato con un detenuto di diverso gruppo di socialita) idonea a far venir meno il requisito della partecipazione all'opera di rieducazione senza valutare concretamente il contenuto della conversazione, la non gravità dell'addebito, il precedente inserimento nello stesso gruppo di socialita e la presenza di eventuali elementi positivi comparabili nel semestre.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 54 L. 354/1975 e la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha considerato l'infrazione disciplinare (comunicazione con altro detenuto sottoposto a regime differenziato appartenente a diverso gruppo) sintomo della mancata adesione al percorso rieducativo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le infrazioni disciplinari vanno valutate concretamente quanto alla loro attitudine a indicare resistenza al processo rieducativo e, se del caso, comparate con altri elementi positivi; ha altresi precisato che anche infrazioni non sanzionate o non gravi possono rilevare come indicatori negativi. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta logica, congrua e adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 54
La concessione della liberazione anticipata e subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; la valutazione riguarda la disponibilita mostrata nel semestre considerato e si desume dalla condotta esteriore e dall'impegno nel trattamento.
Art. 41-bis L. 354/1975
Richiamato dal ricorrente in relazione al regime detentivo differenziato; la giurisprudenza e la Corte danno rilievo alla necessita di tutela dell'ordine e della sicurezza connessa a tali regimi e alla possibilita di considerare violazioni delle regole specifiche come indizio di mancata adesione al trattamento.
Art. 103 regolamento esecuzione ordinamento penitenziario
Indica i parametri per valutare la partecipazione all'opera di rieducazione, con riferimento all'impegno nel trarre profitto dalle opportunita del trattamento e al mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni di detenzione e familiari.
Art. 3 CEDU
Richiamato dal ricorrente per ragioni di garanzia sui trattamenti; la Corte ha ritenuto che la decisione, orientata alla sicurezza e alla motivazione fattuale, non violi i principi invocati alla luce degli accertamenti effettuati.
Art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al principio rieducativo della pena; la Corte ha confermato che il principio trova applicazione ma puo concorrere con esigenze di ordine e sicurezza nella valutazione del beneficio.
Massime di principio
- Per la liberazione anticipata si valuta la partecipazione all'opera di rieducazione nel semestre considerato, guardando alla condotta esteriore e alla disponibilita concreta al trattamento, non a una diagnosi di completa risocializzazione.
- Le infrazioni disciplinari, anche se non gravissime o non sanzionate, possono essere valutate come elementi sintomatici della mancata adesione al percorso rieducativo se la loro natura o modalita rendono plausibile una resistenza al trattamento.
- Il giudice deve valutare concretamente l'attitudine dell'addebito disciplinare a indicare una scarsa propensione rieducativa e, se presenti, comparare quegli elementi negativi con eventuali indici positivi offerti dal detenuto; tuttavia, l'onere di fornire elementi positivi concreti per 'sdrammatizzare' l'addebito grava sul ricorrente.
- Ogni semestre va valutato anche in modo frazionato, ma comportamenti gravi in un semestre possono riverberarsi sulla valutazione di altri periodi se indicativi di una resistenza strutturale al trattamento.
- Nei regimi detentivi differenziati la tutela dell'ordine e della sicurezza assume particolare rilievo: violazioni delle regole specifiche di tali regimi possono avere piu rilevanza ai fini della concessione dei benefici.
- La mancata esatta conoscenza del contenuto di una comunicazione non impedisce al giudice di valutare le modalita e le circostanze della violazione (es. scelte concordate, aggiramento di regole) per determinarne il significato rieducativo.
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