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Sentenza

Sentenza n. 1000/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - dell'atto finale (non noto) di conclusione negativa della Conferenza di Servizi semplificata asincrona per l'acquisizione dei pareri e atti di assenso inerenti la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un Impianto solare Fotovoltaico a terra su lotto libero – ex cava/discarica San Luca via Casteldebole, SNC. Rif. PG n. 572936/2021 del 21/12/2021, comunicato in data 8 aprile 2022; - del presupposto preavviso ex art.10 bis della L. n. 241/1990 del 19 gennaio 2022, con sospensione dei termini del procedimento; - del presupposto parere della Regione Emilia Romagna - Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità, PG n.2022/275521 del 17/03/2022; - del presupposto parere contrario all'installazione da parte del Settore “Ambiente e verde” del Comune di Bologna del 14/01/2022 che richiama la Deliberazione di Giunta Regionale n.1458 del 20/09/2021 (non trasmesso e non noto); - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso agli atti e provvedimenti impugnati; Nonché per l'annullamento (nel caso “in parte qua”) o comunque la disapplicazione: - della Deliberazione di Giunta Regionale n.1458 del 20/09/2021; - delle Convenzioni relative alle varie fasi dell'attività astrattiva di CAVA: scrittura privata autenticata 24.2.2005 a ministero dott. Fabrizio Sertori, scrittura privata autenticata 5.5.2010 a ministero dott. Fabrizio Sertori, scrittura privata autenticata 13.1.2015 a ministero dott. Fabrizio Sertori e relative determine dirigenziali: autorizzazione alla ditta Cave Nord S.r.l. alla coltivazione e sistemazione finale del Polo estrattivo San Luca, Subcomparto A, Fase 1, PG 60322 del 23.3.2005, proroga autorizzazione alla ditta Cave Nord S.r.l. alla coltivazione e sistemazione finale del Polo estrattivo San Luca, Subcomparto A, Fase 1, PG 72968 del 23.3.2010, autorizzazione alla ditta Cave Nord S.r.l. alla coltivazione e sistemazione finale del Polo estrattivo San Luca, Fase 2, PG 144840 del 8.6.2010, autorizzazione alla ditta Cave Nord S.r.l. alla coltivazione e sistemazione finale del Polo estrattivo San Luca, Fase 2, PG 19578 del 26.1.2015; - delle “note” PG n.577065/2021 del 23.12.2021 e PG n.584671/2021 del 29/12/2021 di convocazione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona finalizzata al rilascio della PAS (non note); - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso agli atti e provvedimenti impugnati; Nonché –per quanto occorrer possa– per l'annullamento (nel caso “in parte qua”) o comunque l'eventuale disapplicazione: - della Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna 6 dicembre 2010, n. 28; e per la condanna ai sensi dell'art. 34, primo comma lett. c) c.p.a. al rilascio della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per l'installazione di impianto fotovoltaico, richiesta dai Soggetti Attuatori in data 21/12/2021 con nota PG n. 572936/2021.

Giustizia amministrativa202200682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della Conferenza di servizi e ulteriori atti ostativi alla Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (enti territoriali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, mediante trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, aveva impugnato l’atto finale di conclusione negativa della Conferenza di servizi semplificata asincrona relativa alla PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un lotto già interessato da attività estrattiva e di discarica. Erano stati contestati anche il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. 241/1990, un parere regionale, il parere contrario del Settore Ambiente e verde del Comune di Bologna, la deliberazione della Giunta regionale n. 1458/2021, la deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 28/2010, nonché le convenzioni e autorizzazioni relative alle attività estrattive e gli atti di convocazione della Conferenza di servizi. Era stata inoltre chiesta la condanna al rilascio della PAS. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti né la domanda di rilascio della PAS. Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resti nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che il giudice non possa decidere nel merito quando, prima della trattazione decisoria, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per il venir meno dell’interesse alla decisione, non sussiste più una concreta utilità nella pronuncia giudiziale.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili al procedimento decisorio.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    condanna al rilascio di un provvedimento richiesto

    Richiamato nella domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di rilascio della PAS, non esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale presupposto procedimentale impugnato, senza esame nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso quando interviene prima della decisione e viene meno l’utilità concreta della pronuncia.
  • In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; il giudice non può esaminare il merito dell’impugnazione quando la parte dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame anche delle domande connesse alla domanda principale, ove la decisione non possa più arrecare una concreta utilità alla parte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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