Sentenza n. 979/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata relativi alla graduatoria della procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di vigilanza privata armata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato i provvedimenti n. 16 del 2 aprile 2025 e n. 18 del 7 aprile 2025, concernenti la graduatoria della procedura di gara per l'affidamento, per 24 mesi, del servizio di vigilanza privata armata presso gli uffici giudiziari del circondario di Macerata, chiedendo anche il riconoscimento del diritto all'aggiudicazione. Il giudizio era stato riassunto davanti al TAR Marche a seguito della declinatoria di competenza pronunciata dal TAR Lazio. Il TAR Marche ha rilevato che non risultavano depositate le prove delle notifiche dell'atto di riassunzione alle controparti. Con ordinanza istruttoria n. 92 del 29 gennaio 2026, il Tribunale aveva quindi invitato la ricorrente a produrre la prova delle notifiche tempestive, anche perché nessuna controparte si era costituita. La ricorrente è rimasta inerte, senza depositare la documentazione richiesta né formulare deduzioni.
La decisione
Il TAR Marche ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la ricorrente non ha dimostrato l'avvenuta e tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, impedendo di verificare la regolare e tempestiva riassunzione del giudizio e la corretta instaurazione del contraddittorio. La decisione è stata adottata senza esame dei motivi sostanziali relativi alla graduatoria di gara e alla pretesa aggiudicazione. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione delle controparti resistenti.
Massime di principio
- Nel giudizio riassunto davanti al giudice amministrativo dopo una pronuncia declinatoria della competenza, la parte che riassume deve dimostrare l'avvenuta e tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione alle controparti, in modo da consentire la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
- L'inerzia della parte ricorrente rispetto a un ordine istruttorio diretto a produrre la prova delle notifiche dell'atto di riassunzione impedisce la verifica della tempestività e regolarità della riassunzione e comporta l'inammissibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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