Cassazione Civile, Ordinanza n. 33984/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto protezione internazionale dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale. In primo grado aveva raccontato, in modo non perfettamente coincidente nelle varie fasi, di essere originario di un villaggio della Nigeria, di aver subito la sottrazione/espropriazione di terreni dopo la morte del padre e, in una diversa versione resa davanti al Tribunale, anche la distruzione della tomba paterna e percosse, oltre a un periodo di permanenza in Libia prima dell'arrivo in Italia. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d'appello confermava il diniego. Con il ricorso per cassazione il richiedente deduceva due censure: con il primo motivo denunciava la violazione del d.lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c, sostenendo che non fosse stata riconosciuta la minaccia grave derivante dalla violenza indiscriminata nel Paese/regione di provenienza; con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la Corte d'appello aveva esaminato specificamente la situazione di violenza nella regione di provenienza (Edo State) sulla base di fonti precise e aggiornate, come richiesto dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008; il ricorrente, invece, aveva opposto solo considerazioni generiche sulla situazione generale della Nigeria. Sul secondo motivo ha osservato che la doglianza era anch'essa generica e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva sottolineato come l'appello si fosse limitato a reiterare in modo generico la domanda senza specifici motivi avverso il diniego di primo grado. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c
La protezione sussidiaria richiede la verifica concreta della minaccia grave derivante da violenza indiscriminata nel Paese o nella zona di provenienza; la censura di legittimità non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla situazione nazionale.
d.lgs. n. 25/2008, art. 8, comma 3
L'esame della domanda deve essere svolto sulla base di informazioni precise e aggiornate sulla situazione del Paese di origine; la Corte valorizza tale dovere istruttorio del giudice di merito.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso il diniego di protezione internazionale, la censura sulla violenza indiscriminata ex art. 14, lett. c, deve confrontarsi con la specifica valutazione del giudice di merito e non può risolversi in deduzioni generiche sulla situazione del Paese in termini complessivi.
- Il controllo sulla protezione sussidiaria presuppone che il giudice di merito abbia svolto l'accertamento sulla zona di provenienza mediante fonti aggiornate e attendibili; in cassazione è necessario censurare puntualmente tale motivazione.
- La doglianza sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre la domanda in modo generico.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle richieste già formulate non è sufficiente.
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