Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33984/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva chiesto protezione internazionale dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale. In primo grado aveva raccontato, in modo non perfettamente coincidente nelle varie fasi, di essere originario di un villaggio della Nigeria, di aver subito la sottrazione/espropriazione di terreni dopo la morte del padre e, in una diversa versione resa davanti al Tribunale, anche la distruzione della tomba paterna e percosse, oltre a un periodo di permanenza in Libia prima dell'arrivo in Italia. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d'appello confermava il diniego. Con il ricorso per cassazione il richiedente deduceva due censure: con il primo motivo denunciava la violazione del d.lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c, sostenendo che non fosse stata riconosciuta la minaccia grave derivante dalla violenza indiscriminata nel Paese/regione di provenienza; con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la Corte d'appello aveva esaminato specificamente la situazione di violenza nella regione di provenienza (Edo State) sulla base di fonti precise e aggiornate, come richiesto dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008; il ricorrente, invece, aveva opposto solo considerazioni generiche sulla situazione generale della Nigeria. Sul secondo motivo ha osservato che la doglianza era anch'essa generica e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva sottolineato come l'appello si fosse limitato a reiterare in modo generico la domanda senza specifici motivi avverso il diniego di primo grado. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c

    La protezione sussidiaria richiede la verifica concreta della minaccia grave derivante da violenza indiscriminata nel Paese o nella zona di provenienza; la censura di legittimità non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla situazione nazionale.

  • d.lgs. n. 25/2008, art. 8, comma 3

    L'esame della domanda deve essere svolto sulla base di informazioni precise e aggiornate sulla situazione del Paese di origine; la Corte valorizza tale dovere istruttorio del giudice di merito.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso il diniego di protezione internazionale, la censura sulla violenza indiscriminata ex art. 14, lett. c, deve confrontarsi con la specifica valutazione del giudice di merito e non può risolversi in deduzioni generiche sulla situazione del Paese in termini complessivi.
  • Il controllo sulla protezione sussidiaria presuppone che il giudice di merito abbia svolto l'accertamento sulla zona di provenienza mediante fonti aggiornate e attendibili; in cassazione è necessario censurare puntualmente tale motivazione.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre la domanda in modo generico.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle richieste già formulate non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.