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Sentenza

Sentenza n. 16686/2026 - Roma, Sezione 4T

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 11^ emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di dirigente, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento in parte qua, 3. del Provvedimento di inquadramento prot. n. 89032 del 02 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente (doc. A); 4. della Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022, anch'essa impugnata in parte qua (doc. B); 5. di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale condanna dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 6. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 7. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 1.1.2019 e, conseguentemente, 8. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 9. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tunno Anna il 10/11/2023: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 11°, successivamente rideterminato al 15° con Delibera n. 465 del 12 ottobre 2022, emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di dirigente, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento • del nuovo Provvedimento di inquadramento prot. n. 92293 del 18 ottobre 2023 (doc. 1), emesso nei confronti del ricorrente che ha confermato e reso definitivo quanto disposto con provvedimento di inquadramento prot. n. 89032 del 2 novembre 2022; • della Delibera del Consiglio ANAC n. 417 del 13.9.2023 (doc. 2), pubblicata sulla rete intranet dell'ANAC in data 10.10.2023, recante la decisione “di confermare e rendere definitivo, nei confronti del personale ricorrente e non ricorrente nell'ambito della procedura giudiziaria conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., n. 7725 del 5 settembre 2022, quanto disposto con la Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, provvedendo che si applichi la decorrenza economica del 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti, anche non ricorrenti, già in servizio a quella data, ovvero dalla data di assunzione per tutti i dipendenti che sono stati assunti successivamente al 1° gennaio 2020, senza che siano riconosciuti gli interessi al personale non ricorrente”, oltre agli ulteriori atti e provvedimenti presupposti ed ai pareri resi dall'Avvocatura dello Stato su richiesta dell'Amministrazione, nonché; • dei presupposti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo (Provvedimento di inquadramento prot. n. 89032 del 2 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente doc. A; Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022 doc. B), oltre a tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi di parte ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale CONDANNA dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 1. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 2. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 01.01.2019 e, conseguentemente, 3. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 4. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202216621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti ANAC di primo inquadramento al 23° livello stipendiale, adottati con le delibere n. 465 del 12 ottobre 2022 e n. 417 del 13 settembre 2023 e con i conseguenti atti individuali del 2 novembre 2022 e del 18 ottobre 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già collocata dal 1° gennaio 2019 al 17° livello stipendiale e poi reinquadrata da ANAC al 23° livello, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2019 ed economica dal 1° gennaio 2020, ha chiesto l’annullamento degli atti di inquadramento e il riconoscimento di un livello superiore, con ricostruzione della carriera e pagamento delle differenze retributive, interessi e rivalutazione. Ha dedotto che ANAC avrebbe solo formalmente applicato la sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, continuando in sostanza a utilizzare il precedente sistema e incrementando automaticamente di due livelli l’inquadramento di tutto il personale. Ha lamentato l’omessa valutazione individuale della professionalità e la mancata adeguata valorizzazione dell’anzianità ed esperienza pregresse, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità, nonché il difetto di istruttoria e la violazione della parità di trattamento rispetto ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019. Nei motivi aggiunti ha impugnato la conferma definitiva dell’inquadramento adottata nel 2023. Ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione in ragione della pendenza dell’appello contro una distinta sentenza e di un procedimento ANAC relativo a personale assunto successivamente tramite mobilità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha negato il rinvio della trattazione: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. il rinvio è consentito solo in casi eccezionali, in presenza di una dimostrata pregiudizialità del giudizio parallelo; qui il procedimento relativo ai dipendenti assunti tramite mobilità riguardava una diversa categoria di personale e la controversia poteva essere decisa sulla base dell’orientamento consolidato. Il Collegio ha quindi ritenuto manifestamente infondate le censure e ha prescisso dall’esaminare l’eccezione ANAC di inammissibilità per ne bis in idem, pur rilevando la sostanziale identità soggettiva e oggettiva dei precedenti contenziosi. Nel merito, richiamando le precedenti pronunce del Consiglio di Stato e del TAR, ha ritenuto che le delibere ANAC nn. 465/2022 e 417/2023 abbiano correttamente attuato la sentenza n. 7725/2022: l’Autorità poteva esercitare la propria autonomia regolamentare senza riprodurre puntualmente i livelli di primo inquadramento dell’AGCM e poteva adottare l’anzianità di servizio quale parametro oggettivo di differenziazione, collegandola all’ultimo livello posseduto e all’esperienza professionale presunta in relazione al servizio svolto. Ha inoltre considerato i livelli stipendiali aggiuntivi riconosciuti per l’anzianità maturata, le decorrenze giuridiche dal 1° gennaio 2019 ed economiche dal 1° gennaio 2020 e le misure dirette a evitare peggioramenti retributivi. Ha respinto anche le censure di difetto d’istruttoria e disparità di trattamento: l’istruttoria era stata articolata e aveva coinvolto le organizzazioni sindacali; le deduzioni di pregiudizio individuale e di danno economico erano rimaste generiche e non provate. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    È noto che ai sensi dell’art. 73 cpa comma 1 bis il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una "pregiudizialità" del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.

    Il rinvio della trattazione è eccezionale e richiede la dimostrazione di un effettivo rapporto di pregiudizialità con un giudizio parallelo; non basta la mera pendenza di un altro giudizio o di un procedimento amministrativo riguardante una diversa categoria di personale.

  • art. 74 c.p.a.

    Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 cpa) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.

    In presenza di una sostanziale identità del petitum e di questioni sovrapponibili a quelle già decise, il giudice può richiamare la motivazione di una precedente sentenza ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

Massime di principio

  • Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è consentito solo in casi eccezionali, quando sia dimostrato un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio pendente davanti a un diverso giudice e la causa da trattare; la mera pendenza di un giudizio o di un procedimento amministrativo relativo a una diversa categoria di soggetti non è sufficiente.
  • Nell’attuare una pronuncia che impone di valorizzare la contiguità giuridica nell’inquadramento del personale, un’autorità indipendente può esercitare la propria autonomia regolamentare e non è tenuta a riprodurre in dettaglio i livelli adottati da un’altra autorità, purché il criterio prescelto sia ragionevole e coerente con i principi vincolanti.
  • L’anzianità di servizio può costituire un parametro oggettivo per differenziare il primo inquadramento e valorizzare l’esperienza professionale, anche in collegamento con l’ultimo livello posseduto nella qualifica di appartenenza e con livelli stipendiali aggiuntivi correlati alla durata del servizio.
  • Le censure di mancata valorizzazione della professionalità e di pregiudizio economico devono essere supportate da allegazioni specifiche riferite alla concreta posizione professionale e da adeguati elementi probatori; deduzioni generiche e assertive non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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