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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25437/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento/pretese TARI per l’anno 2017 emesso dal Comune su aree di un parcheggio interrato sottostante un supermercato, in particolare sulle aree destinate a viabilità interna. La società contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado un parziale accoglimento dell’impugnazione, sul rilievo che il regolamento TARI comunale esclude dal tributo i locali e le aree che non possono produrre, o non comportano secondo comune esperienza, produzione apprezzabile di rifiuti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato tale esenzione regolamentare in contrasto con la disciplina statale della TARI di cui alla l. n. 147/2013, artt. 1 commi 641 e 642, e con il regolamento comunale richiamato, poiché l’esenzione sarebbe stata limitata alle aree scoperte o comunque ai casi previsti dalla legge, non alle zone di circolazione di un parcheggio interrato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la CTR non aveva applicato una esenzione di fonte statale, ma la specifica esenzione ulteriore introdotta dal regolamento Tari del Comune di Arezzo ai sensi dell’art. 1, comma 660, l. n. 147/2013. Le censure del Comune, fondate sulla disciplina generale della TARI e su precedenti relativi ad altre norme tributarie, non colpivano la ratio decidendi, che era ancorata alla norma regolamentare locale. Inoltre, l’accertamento secondo cui, per comune esperienza, le aree di circolazione interna al parcheggio non producono rifiuti non è stato specificamente censurato nel solo profilo pertinente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune al pagamento delle spese di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    istituita l'imposta unica comunale

    la Corte ricorda che la IUC si articola in IMU, TASI e TARI e che la TARI è la componente destinata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

  • art. 1, comma 641, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

    la tassazione presuppone la suscettibilità dell’area o del locale di produrre rifiuti urbani; la Corte richiama anche le esclusioni espressamente previste dalla norma.

  • art. 1, comma 642, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

    la soggettività passiva è ancorata al possesso o detenzione di aree suscettibili di produrre rifiuti, con obbligazione solidale in caso di pluralità di possessori o detentori.

  • art. 1, commi 659 e 660, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    facoltà ai Comuni di prevedere con regolamento ... riduzioni tariffarie ed esenzioni ... ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste

    la Corte valorizza il potere regolamentare del Comune di introdurre esenzioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge statale.

  • art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    è richiamato come base del regolamento comunale in materia di riduzioni ed esenzioni del tributo.

  • art. 1117 c.c.

    è richiamato solo per indicare le aree comuni condominiali escluse dalla TARI se non detenute o occupate in via esclusiva.

  • art. 115, secondo comma, c.p.c.

    la Corte osserva che l’accertamento di comune esperienza posto a base della decisione di merito non era stato specificamente censurato nel solo profilo eventualmente pertinente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata quale fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di TARI, il presupposto impositivo va verificato non solo alla luce della disciplina statale, ma anche delle eventuali esenzioni o riduzioni ulteriori introdotte dal regolamento comunale nei limiti consentiti dalla legge.
  • Se la decisione di merito si fonda su una specifica norma regolamentare locale, il ricorso per cassazione è infondato quando censura soltanto la disciplina statale o precedenti relativi ad altri tributi, senza colpire la vera ratio decidendi.
  • L’esclusione dalla TARI può operare per aree o locali che, secondo la comune esperienza, non siano suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile, quando tale valutazione sia prevista dal regolamento applicabile.
  • La censura in cassazione di un apprezzamento di fatto fondato sulla comune esperienza deve essere specifica e investire il corretto profilo processuale o motivazionale, altrimenti resta inammissibilmente generica o comunque inidonea a scardinare la decisione.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente soccombente è tenuto alla rifusione delle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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