Cassazione Penale, Sentenza n. 24478/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.), deducendo: per Amato, carenza di prova del dolo nella ricettazione e nella truffa, buona fede circa la titolarità del veicolo, e vizio per il mancato accoglimento della richiesta di acquisizione del certificato di parentela con Romeo; censura inoltre sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Per Romeo, contestazione della qualificazione come ricettazione anziché come concorrente nell'estorsione (reato presupposto) e richiamo a un atto di rinvio a giudizio in altro procedimento. Entrambi i ricorsi sono stati inquadrati nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso il concorso dei due imputati nell'estorsione come prova necessaria per integrare la ricettazione: non è richiesto dimostrare positivamente l'estraneità al reato presupposto, bastando che non emerga il contrario. In ordine alla ricettazione e alla truffa, la Corte ha condiviso la conclusione dei giudici di merito che la conoscenza della provenienza delittuosa del veicolo poteva essere desunta da elementi indiziali (intestazione senza pagamento, pressioni per la rapida vendita in contanti, irreperibilità dopo l'affare) e che il silenzio su circostanze rilevanti integra il raggiro in tema di truffa contrattuale. Il rigetto della richiesta di acquisizione del certificato anagrafico è stato ritenuto non viziato, non essendo la prova decisiva; la negazione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata. Per l'inammissibilità, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La clausola di riserva prevista non costituisce elemento costitutivo del reato di ricettazione bensì un limite di operatività: non è necessario provare che l'imputato non abbia concorso nel reato presupposto; per configurare la ricettazione è sufficiente che non emerga la prova del contrario e che vi siano indizi della conoscenza della provenienza illecita.
art. 640 cod. pen.
In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio malizioso su circostanze rilevanti può costituire artificio o raggiro idoneo a influire sulla volontà negoziale della parte offesa.
art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti generiche richiedono la presenza di circostanze positive specifiche; l'assenza di collaborazione e la gravità del fatto possono giustificare il loro diniego se adeguatamente motivate.
art. 603 e art. 495 cod. proc. pen.
Richiamati nel contesto delle doglianze processuali: l'inammissibilità è stata ravvisata anche per motivi di genericità e mancato rispetto dei limiti di impugnazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione; i motivi devono rispettare forma e contenuto richiesti, pena l'inammissibilità per genericità o manifestà infondatezza.
art. 2, comma 1, cod. proc. pen.
Principio dell'autosufficienza della giurisdizione penale: le questioni pregiudiziali (es. accertamento di responsabilità in altro procedimento) spettano al giudice che procede; l'esistenza di un procedimento parallelo non supplisce l'accertamento nel processo corrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorrenti in caso di inammissibilità; la Corte ha inoltre applicato sanzione pecuniaria ai sensi della normativa richiamata (Cassa delle ammende).
art. 649 cod. proc. pen.
Indica la rilevanza, per il giudice di un altro procedimento, di una decisione penale già intervenuta; la Corte ha osservato che eventuali pronunce ulteriori potranno esser dedotte nelle sedi competenti.
Massime di principio
- Per la ricettazione non è necessario provare positivamentel'estraneità dell'imputato al reato presupposto: è sufficiente che non emerga la prova del suo coinvolgimento e che sussistano indizi concreti della conoscenza della provenienza illecita del bene.
- La conoscenza della provenienza delittuosa può essere desunta da elementi circostanziali (es. intestazione senza pagamento, immediata e sospetta rivendita in contanti, irreperibilità dopo la vendita).
- In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio su circostanze rilevanti da parte di chi ha il dovere di informare può costituire 'raggiro' idoneo a influire sulla volontà della controparte.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in sede d'appello richiede la dimostrazione che la prova richiesta sarebbe stata decisiva: se la corte di merito motiva l'inidoneità della prova, il sindacato della Cassazione è limitato.
- Le attenuanti generiche richiedono indicazioni concrete e specifiche per essere riconosciute; la mera invocazione di buona fede o assenza di collaborazione non è sufficiente senza elementi probatori.
- I ricorsi per cassazione devono rispettare i requisiti di specificità e non possono limitarsi ad asserzioni generiche: l'inammissibilità può comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie.
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