Sentenza del 29/02/2016 n. 3 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO: associazioni non lucrative - esenzione di imposta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di applicare automaticamente l'esenzione sulla base della sola qualifica formale di associazione non lucrativa viene esclusa. Occorre verificare concretamente le modalità operative e finanziarie dell'attività: la richiesta di corrispettivi proporzionati alle prestazioni rese agli associati è incompatibile con il carattere non commerciale dell'attività e comporta l'assoggettamento al relativo regime fiscale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, oggi corrispondente all'art. 148 TUIR. La sentenza chiarisce che l'esenzione non dipende dalla sola forma giuridica di associazione non lucrativa, ma dall'effettivo svolgimento di attività prive di finalità lucrativa. Se agli associati viene richiesto un corrispettivo proporzionato all'attività o al servizio ricevuto, l'attività assume natura commerciale e l'associazione viene fiscalmente equiparata a un imprenditore commerciale.
Norme richiamate
Art. 111 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (numerazione ratione temporis)
L'esenzione d'imposta in favore delle associazioni non lucrative
L'esenzione deve essere valutata in base all'effettiva assenza di finalità lucrativa e non alla mera forma giuridica dell'associazione.
Art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (vigente, secondo il testo)
È la disposizione corrispondente all'art. 111 dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344; il trattamento fiscale dipende dalle concrete modalità di svolgimento dell'attività associativa.
D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344
Ha riformato la numerazione e la disciplina del TUIR, facendo corrispondere l'art. 111 al vigente art. 148.
Massime di principio
- La qualifica formale di associazione non lucrativa o senza scopo di lucro non garantisce automaticamente l'esenzione fiscale.
- Per valutare il regime tributario occorre esaminare l'attività effettivamente svolta, le modalità di finanziamento e la natura dei pagamenti richiesti.
- La richiesta agli associati di corrispettivi proporzionati ai servizi o alle prestazioni ricevute è un indice di attività commerciale, anche se i beneficiari sono formalmente associati.
- In presenza di un rapporto sinallagmatico tra pagamento e prestazione, l'associazione può essere equiparata a un imprenditore commerciale e perdere il beneficio dell'esenzione.
- Per mantenere il trattamento agevolato non è sufficiente reinvestire gli eventuali proventi: deve risultare, nella sostanza, l'assenza di una gestione orientata alla remunerazione delle prestazioni.
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