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Sentenza

Sentenza n. 3063/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n.5150/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202503709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta Docente, per complessivi 1.500 euro, nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza era stata notificata al Ministero via PEC il 10 aprile 2025; decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l'amministrazione non aveva inizialmente adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese.

La decisione

Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, con nota depositata il 20 maggio 2026, che il Ministero aveva dato completa esecuzione alla sentenza nei termini da essa indicati. Il TAR, rilevando il sopravvenuto adempimento e l'assenza di osservazioni contrarie da parte dell'Avvocatura dello Stato, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere senza procedere allo scrutinio dell'azione di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    È richiamato quale disposizione che prevede il termine dilatorio di 120 giorni prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È indicato quale fondamento normativo del beneficio economico annuale di 500 euro erogato tramite la Carta Docente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale posto a fondamento dell'azione, viene meno l'interesse alla decisione sull'ottemperanza e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di sopravvenuto adempimento dell'amministrazione durante il giudizio di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che aveva dato causa al giudizio mediante il precedente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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