Sentenza n. 7370/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento pratica nr. 3319, emesso dalla Ambasciata d’Italia a Tunisi il 31 maggio 2023 e notificato a mani il 3 giugno 2023, di rigetto della domanda di rilascio del visto di reingresso sul territorio italiano presentata in data 15 marzo 2023, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di reingresso in Italia fondato sul parere negativo della Questura e sul mancato rinnovo del permesso di soggiorno entro il termine previsto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, residente in Italia dal 2000 e titolare di permesso di soggiorno, aveva lasciato il territorio nazionale nel 2013 per recarsi in Tunisia. A causa di un grave infortunio, seguito da un lungo percorso riabilitativo, e successivamente per assistere la moglie durante la gravidanza e il figlio affetto da disturbi psico-fisici, nonché per le restrizioni connesse alla pandemia, era rimasto all'estero oltre i termini ordinari. Aveva presentato domanda di visto di reingresso il 15 marzo 2023, respinta dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi sulla base del parere negativo della Questura di Como, che aveva considerato esclusivamente il superamento del termine di sessanta giorni dalla scadenza del titolo e il mancato rinnovo del permesso. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, nonché violazione dell'art. 9 del d.P.R. 394/1999, dell'art. 3 della l. 241/1990 e della disciplina sull'ingresso e soggiorno degli stranieri. Ha sostenuto che la normativa dovesse essere interpretata in senso costituzionalmente e convenzionalmente conforme, consentendo la valutazione di gravi e comprovati motivi di salute e familiari idonei a giustificare l'assenza prolungata e il mancato tempestivo reingresso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento e ha annullato il diniego del visto di reingresso e il sottostante parere della Questura. Ha ritenuto che la disciplina dell'art. 8 del d.P.R. 394/1999 e il punto 12 dell'Allegato A al d.i. 850/2011 non configurino una casistica tassativa né consentano un automatismo fondato sul solo dato temporale. In coordinamento con l'art. 13, comma 4, del d.P.R. 394/1999, l'amministrazione deve consentire allo straniero di allegare e dimostrare gravi e comprovati motivi, anche di salute o familiari, che abbiano reso oggettivamente insuperabile il tempestivo rientro. Nel caso concreto, la Questura non aveva esaminato nel merito la documentazione relativa all'infortunio, alla riabilitazione e alle esigenze familiari, limitandosi a constatare il superamento del termine; l'Ambasciata aveva recepito tale parere senza svolgere autonoma valutazione. Ne derivavano difetto di istruttoria e motivazione, anche in relazione al contraddittorio procedimentale e alla peculiarità degli interessi coinvolti. L'annullamento è stato disposto con salvezza della riedizione del procedimento e della discrezionalità amministrativa nella valutazione della forza maggiore. La domanda risarcitoria è stata respinta, poiché l'amministrazione conserva un margine discrezionale e non era possibile accertare la spettanza definitiva del bene della vita. Le amministrazioni sono state condannate, in solido, al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.
La disposizione disciplina il reingresso dello straniero munito di permesso di soggiorno e costituisce parte del quadro normativo da coordinare con le regole sul visto di reingresso.
art. 8, comma 2, d.P.R. 394/1999
Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità.
La disposizione regola il reingresso ordinario dello straniero titolare di un documento di soggiorno in corso di validità.
art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999
Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il termine e la casistica previsti non sono tassativi: devono essere interpretati in modo da consentire la valutazione di gravi e comprovati motivi che abbiano impedito il tempestivo rientro.
art. 8, comma 4, d.P.R. 394/1999
Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
Disciplina il visto di reingresso per lo straniero privo del documento di soggiorno perché smarrito o sottratto; è richiamata nel quadro complessivo della disciplina del reingresso.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
La clausola relativa agli altri gravi e comprovati motivi impone di valutare le ragioni concrete dell'assenza e impedisce automatismi fondati esclusivamente sulla sua durata.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione effettiva del provvedimento; nel caso concreto, l'amministrazione avrebbe dovuto esplicitare la valutazione delle circostanze di salute e familiari dedotte e documentate.
punto 12 dell'Allegato A al d.i. 850/2011
Il visto di reingresso consente l'ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno la cui validità risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validità ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.
Essendo fonte subprimaria, deve essere interpretato alla luce del d.lgs. 286/1998 e del d.P.R. 394/1999; non può escludere la prova di gravi e comprovati motivi al di fuori delle ipotesi espressamente elencate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La disciplina del visto di reingresso non consente di negare automaticamente il rientro dello straniero sulla base del solo superamento del termine temporale previsto per il rinnovo o il rientro, quando siano dedotti gravi e comprovati motivi idonei a giustificare l'assenza prolungata.
- L'amministrazione deve esaminare concretamente e motivare espressamente le circostanze di salute, familiari o altre cause di forza maggiore dedotte e documentate dallo straniero, verificando se abbiano reso oggettivamente insuperabile il tempestivo rientro.
- Il punto 12 dell'Allegato A al d.i. 850/2011, quale fonte subprimaria, deve essere interpretato in conformità al d.lgs. 286/1998 e al d.P.R. 394/1999 e non può essere applicato come una casistica tassativa preclusiva della valutazione di ulteriori gravi e comprovati motivi.
- Il difetto di esame delle giustificazioni documentate e la motivazione limitata al mero dato temporale integrano difetto di istruttoria e di motivazione del diniego di visto di reingresso.
- L'annullamento del diniego per carenza istruttoria non attribuisce automaticamente il diritto al reingresso: l'amministrazione conserva la discrezionalità di valutare, in sede di riedizione del potere, l'effettiva sussistenza della forza maggiore e degli altri requisiti di legge.
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