Cassazione Penale, Ordinanza n. 28395/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato ambientale contestato. Dal testo emerge che il fatto riguardava la combustione di rifiuti, anche pericolosi. Il ricorso articolava, per quanto ricostruibile, un primo motivo diretto a contestare la ricostruzione dei fatti e la motivazione sulla responsabilità, sostenendo una diversa lettura degli elementi probatori; la Corte lo ha ritenuto meramente rivalutativo del merito. Un ulteriore motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., esclusa perché erano stati combusti anche rifiuti pericolosi. Infine veniva dedotto un vizio di motivazione sulla pena, ma tale censura è stata reputata nuova, poiché non risultava compresa nel riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata, essendosi in appello chiesta solo la massima estensione delle attenuanti generiche e la riduzione per il rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a una diversa lettura del compendio probatorio, a fronte di una motivazione di merito congrua e logicamente coerente, fondata su fotogrammi, sulla stretta sequenza temporale tra l'arrivo dell'imputato e l'apparizione del fumo e sulla mancata chiamata dei vigili del fuoco. Ha inoltre reputato corretta la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la presenza di rifiuti pericolosi combusti. Il motivo sulla pena è stato dichiarato inammissibile perché nuovo in cassazione. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 256 D.Lgs. 152/2006
fattispecie incriminatrice contestata, relativa alla combustione/gestione illecita di rifiuti nel contesto ambientale richiamato dalla sentenza
art. 606 c.p.p.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità, non esperibile in presenza di censure meramente rivalutative o non manifestamente illogiche
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la combustione ha riguardato anche rifiuti pericolosi espressamente contestati
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende
art. 617 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura alternativa del materiale probatorio o nella proposta di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
- La motivazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo quando presenti vizi macroscopici, percepibili ictu oculi; non rilevano minime incongruenze o deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione già adeguatamente motivata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta abbia coinvolto rifiuti pericolosi, se tale dato risulta contestato e valorizzato nella decisione.
- È inammissibile in cassazione il motivo che introduca per la prima volta una questione non devoluta nei precedenti gradi di merito, quando dalla sentenza impugnata non risulti che la censura sia stata effettivamente proposta in appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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