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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21361/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2012 emesso nei suoi confronti per presunti dividendi occulti derivanti da un maggior reddito accertato in capo alla società di cui era socio e amministratore. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000. Ha sostenuto che l'avviso fosse illegittimamente motivato perché si limitava a riprodurre il contenuto essenziale del processo verbale di constatazione riferito alla società, senza indicare elementi analitici a base della pretesa e senza elencare la movimentazione bancaria recuperata a tassazione, con conseguente impossibilità di contestare efficacemente sia l'an sia il quantum debeatur.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione dell'avviso di accertamento è requisito formale distinto dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa; che l'atto è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi; che, in caso di rinvio a un processo verbale di constatazione o all'accertamento della società, non è necessario riprodurre né allegare integralmente tutte le prove o il contenuto del verbale, salvo i documenti espressamente richiamati; e che, nel caso di soci di società a ristretta base partecipativa, la motivazione per relationem all'accertamento societario è idonea anche se l'atto presupposto è stato notificato solo alla società, essendo il socio in grado di accedervi e conoscerlo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata utilizzata come norma processuale di deduzione del motivo per violazione di legge.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarla; l'onere di allegazione riguarda solo i documenti espressamente richiamati dall'atto.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    La motivazione è sufficiente se il richiamo al processo verbale di constatazione notificato o consegnato consente la comprensione della pretesa tributaria.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Concorre a disciplinare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche in caso di rinvio all'accertamento riferito alla società.

  • art. 2476 c.c.

    Nel caso di società a responsabilità limitata, il socio può consultare la documentazione sociale e prendere visione dell'accertamento presupposto e dei documenti giustificativi.

  • art. 2261 c.c.

    Il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, sicché la motivazione per relationem all'atto societario è sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento è validamente motivato quando espone in modo chiaro gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di difendersi efficacemente sull'an e sul quantum della maggiore imposta.
  • In tema di motivazione per relationem, l'Amministrazione non deve riprodurre integralmente il contenuto delle prove richiamate né allegare tutti gli atti istruttori, salvo che l'atto impositivo faccia espresso riferimento a specifici documenti, che allora vanno messi a disposizione del destinatario.
  • L'onere di allegazione previsto dallo Statuto del contribuente riguarda i documenti richiamati nell'atto, non tutti gli atti o i verbali su cui l'accertamento si fonda.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento dei maggiori redditi in capo alla società può legittimare l'accertamento nei confronti del socio tramite rinvio alla motivazione dell'atto societario, poiché il socio ha normalmente accesso alla documentazione sociale.
  • La mancata impugnazione dell'accertamento emesso nei confronti della società può rilevare nel valutare la conoscibilità della pretesa da parte del socio e l'incongruità della doglianza di difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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