Cassazione Penale, Sentenza n. 5295/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del GIP di Milano del 10/03/2023 che aveva riconosciuto la fungibilità dell'obbligo di dimora (imposto al Catania dal 13/07/2018, con prescrizione di trattenersi in casa dalle ore 18:00 alle ore 09:00) con la residua pena da espiare, detraendo il periodo dal 13/07/2018 al 04/04/2019 dalla pena calcolata dal PM (da 3 anni, 7 mesi e 28 giorni a 2 anni e 11 mesi). Il Procuratore ha contestato l'errata applicazione della legge sostenendo che l'obbligo di dimora non può essere automaticamente equiparato agli arresti domiciliari e che solo se la misura non detentiva è accompagnata da oneri arbitrari che la rendono realmente assimilabile agli arresti domiciliari può essere riconosciuta la fungibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha censurato l'interpretazione estensiva dell'art. 657 cod. proc. pen. operata dal GIP, richiamando il principio di tassatività: l'art. 657 è applicabile come norma di fungibilità principalmente con riferimento alla custodia cautelare e agli arresti domiciliari (richiamo anche all'art. 284 comma 5). Tuttavia la Corte ha precisato che l'obbligo di dimora può essere considerato fungibile solo se accompagnato da obblighi arbitrari e da una limitazione della libertà di movimento tale da risultare effettivamente assimilabile agli arresti domiciliari (es. permanenza domiciliare in orari eccedenti il normale tempo di riposo e vita sociale). Nel caso concreto il GIP non ha fatto la valutazione concreta richiesta: l'orario imposto era per lo più notturno (periodo ordinariamente dedicato al riposo) e la mera applicazione della misura in un Comune di piccole dimensioni non può, di per sé, determinare l'assimilazione agli arresti domiciliari. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al GIP per nuovo giudizio conformemente ai principi espressi.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento della impugnazione per motivi di legittimità (errata applicazione della legge) utilizzato dal Procuratore per ricorrere in Cassazione.
art. 657 cod. proc. pen.
Disciplina la computabilità della custodia cautelare ai fini della pena da eseguire; la Corte ne richiama la natura tassativa: non è norma "apertura" per equiparare genericamente misure non detentive agli arresti domiciliari. L'obbligo di dimora può essere considerato fungibile solo se aggravato arbitrariamente fino a risultare assimilabile al regime degli arresti domiciliari.
art. 284, comma 5, cod. proc. pen.
Richiama il collegamento tra misure cautelari detentive e la possibilità di considerare periodi come detentivi ai fini del computo; la giurisprudenza interpreta questo riferimento come limite alla fungibilità alle sole misure detentive (custodia e arresti domiciliari).
Corte costituzionale, ordinanza n. 215/1999
Richiamata dalla Corte di Cassazione per confermare che non è consentita una assimilazione generalizzata dell'obbligo di dimora agli arresti domiciliari; l'interpretazione che tenta di equiparare le due misure è stata ritenuta non fondata.
Massime di principio
- L'obbligo di dimora di regola non è fungibile con la pena detentiva ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen.; la fungibilità è ammessa solo se la misura non detentiva è accompagnata da obblighi aggiuntivi arbitrari che la rendono, nella pratica, assimilabile agli arresti domiciliari.
- La valutazione della riconducibilità dell'obbligo di dimora agli arresti domiciliari richiede un esame concreto e motivato: durata complessiva delle prescrizioni, fascia oraria interessata, impatto sulle ordinarie possibilità di lavoro, vita sociale e cura personale vanno valutati specificamente.
- La mera imposizione di permanenza in fasce orarie che coincidono prevalentemente con il riposo notturno non è di per sé sufficiente a qualificare la misura come detentiva.
- La dimensione territoriale del Comune (piccola o grande) non è di per sé elemento decisivo per l'assimilazione: la libertà di movimento va valutata rispetto al contenuto concreto delle prescrizioni, non alla superficie geografica.
- Gli arresti domiciliari mantengono una diversa natura ontologica rispetto all'obbligo di dimora (esistenza di uno stato di detenzione e del reato di evasione in caso di trasgressione); tale differenza deve essere considerata nel computo della pena.
- Per ottenere il riconoscimento della fungibilità l'attore (parte che la richiede) deve documentare con elementi concreti e circostanziati le ulteriori restrizioni imposte (orari, divieti specifici, limitazioni di contatto, effettiva compressione della vita lavorativa/sociale) e dimostrare la loro arbitrarietà rispetto a esigenze cautelari.
- Il giudice dell'esecuzione, in caso di rinvio, deve riesaminare la misura con piena libertà valutativa ma rispettando il principio della tassatività e motivando puntualmente la fondatezza dell'eventuale equiparazione.
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