Cassazione Civile, Ordinanza n. 11695/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un avvocato, destinatario di un pignoramento presso terzi promosso da una società creditrice sulla base di una sentenza asseritamente posta a titolo esecutivo, ha proposto giudizio di merito ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo che il pignoramento sarebbe stato preceduto dalla sola notifica del precetto e non anche dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo esecutivo. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione. In appello, la decisione è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi e dichiarata inammissibile, sul rilievo che il rimedio corretto sarebbe stato il ricorso per cassazione. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza di appello con un unico motivo complesso. In sede di legittimità è stato rilevato d’ufficio che i terzi pignorati indicati nel procedimento esecutivo non risultavano chiamati nel giudizio di opposizione sin dalla fase di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al rilievo pregiudiziale sulla necessità del contraddittorio integro, ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa al Tribunale di Rimini, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di appello è stata travolta perché nel giudizio di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi la partecipazione del debitore, del creditore e del terzo pignorato è necessaria, sicché l’omessa chiamata dei terzi comporta la cassazione con rinvio ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. Affermato il litisconsorzio necessario, non è stata data risposta nel merito al tema della mancata notificazione del titolo esecutivo.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato come norma posta a base dell’opposizione esecutiva introdotta dal debitore
art. 617 c.p.c.
richiamato come ulteriore norma invocata per contestare l’atto di pignoramento
art. 383, comma 3, c.p.c.
utilizzato quale base per la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché il giudizio prosegua nel contraddittorio integro
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un’espropriazione presso terzi sussiste litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato.
- L’omessa partecipazione al giudizio di uno dei terzi pignorati determina un vizio del contraddittorio che impone la cassazione della decisione e il rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio nella piena integrità del contraddittorio.
- Quando emerge in sede di legittimità la mancata evocazione di un litisconsorte necessario, la Corte può decidere d’ufficio sulla questione pregiudiziale senza esaminare il merito delle censure contro la decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11619/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11623/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11624/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11627/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11629/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11631/2023 del 04/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →