Cassazione Penale, Sentenza n. 1893/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25.5.2023 che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna a Brescia. Il ricorrente contestava la motivazione in quanto fondata su un presunto legame con esponenti della consorteria di Porta Nuova e denunciava un errore di identificazione della compagna (confusione fra Angela e Agata Lo Presti / omonimia) che, secondo la difesa, avrebbe reso infondata la valutazione del giudice. La difesa ha altresì sostenuto che il tempo trascorso, il comportamento collaborativo e la disponibilità di un alloggio lontano dall'area di operatività del sodalizio avrebbero dovuto giustificare la misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto irrilevante l'eventuale svista anagrafica sul nome della compagna in quanto il nucleo della decisione del Tribunale non era l'ubicazione dell'alloggio ma la persistenza del pericolo di reiterazione del reato. La Corte ha valorizzato i solidi legami dell'indagato con il clan di Porta Nuova, il suo curriculum criminale e l'assenza di prova, da parte della difesa, della rescissione dei rapporti con l'organizzazione. Ha richiamato il principio secondo cui, per i reati permanenti e per la partecipazione ad associazioni mafiose o finalizzate al narcotraffico, il semplice "tempo silente" o la sola distanza geografica non sono sufficienti: la difesa deve apportare elementi concreti e oggettivi che dimostrino la cessazione dei legami con l'organizzazione o la disarticolazione radicale della stessa per superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), art. 74
Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è qualificato come fatto di rilevanza permanente che contribuisce, insieme alla partecipazione mafiosa, a giustificare la custodia cautelare; la presenza di tali contestazioni rafforza la presunzione della necessità della detenzione.
Codice penale, art. 416 bis
La partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso comporta una presunzione di pericolosità che richiede prove concrete e specifiche per essere superata; la custodia cautelare trova fondamento nella natura stabile e pervasiva dell'associazione mafiosa.
Codice di procedura penale, art. 274
Norma richiamata in relazione ai criteri generali sulle misure cautelari (contestazione di violazione di legge riferita alla corretta applicazione delle disposizioni procedurali).
Codice di procedura penale, art. 275 (e comma 3)
Il terzo comma comporta una presunzione in favore della prosecuzione della misura carceraria per reati particolarmente gravi o permanenti; l'onere di fornire elementi idonei a dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari grava sulla difesa.
Codice di procedura penale, art. 299
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione e ai requisiti formali del ricorso (vizio di violazione di legge e vizi motivazionali).
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Per reati di tipo mafioso o associazioni finalizzate al narcotraffico la sostituzione della custodia con misure meno afflittive richiede prova concreta della rescissione dei legami con l'organizzazione; la mera distanza geografica non è sufficiente.
- Il "tempo silente" (periodo trascorso senza fatti nuovi) non è, di per sé, prova dell'irreversibile allontanamento dall'organizzazione: va supportato da altri elementi oggettivi (es. disarticolazione comprovata del sodalizio, collaborazione, cessazione di contatti).
- L'onere probatorio per dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari grava sulla difesa; il giudice non è tenuto a provare in positivo la persistenza del pericolo quando esistono gravi indizi e circostanze che indicano legami stabili con il gruppo criminoso.
- Errori formali o di nome nei provvedimenti (es. omonimie o svista sul nominativo della parte accogliente) possono essere considerati meri refusi se non incidono sul nucleo sostanziale della valutazione circa il pericolo di reiterazione.
- Quando la condotta contestata è qualificata come "perdurante", il giudice valuta la possibilità di operare anche a distanza o tramite interposta persona, quindi il trasferimento in altra regione non elimina automaticamente il rischio di commissione di nuovi reati.
- Per ottenere l'attenuazione delle misure cautelari in casi complessi è utile produrre elementi oggettivi e documentati: declarazioni o denunce che provino la cessazione dei rapporti, atti di collaborazione, prove della disarticolazione del gruppo o misure concrete che limitino i contatti con l'organizzazione.
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