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Ordinanza

Ordinanza n. 530/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. della Deliberazione della Giunta Comunale n. 433 di Registro, Seduta del 03.12.2025, pubblicata all'Albo Pretorio dal 04.12.2025 al 18.12.2025, avente per oggetto: "Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi - Lotto funzionale 1 - CUP J17H24001430004: approvazione del progetto esecutivo in unica fase, ai sensi dell'art. 41, comma 5, D.Lgs. 36/2023", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se, allo stato, non noto. E specificatamente: 2. Progetto esecutivo in unica fase concernente la "Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi - Lotto funzionale 1" - tratto di circa 300 m. di lunghezza e 5.000 mq. di superficie, comprensivo delle Relazioni tecniche e degli elaborati progettuali allegati alla Deliberazione G.C. n. 433 del 03.12.2025, quali parti integranti e sostanziali: i)documenti generali; ii) elaborati grafici; iii) stato di fatto; iv) progetto; v) raffronto; vi) sicurezza, unitamente al "Quadro economico di progetto" costituito dalla Sezione A) Lavori; Sezione B) Somme a disposizione - importo complessivo dell'intervento €. 792.000,00, impegnato al Bilancio al Cap. 21005024762 "Sistemazione marciapiedi e eliminazione barriere architettoniche infrastrutture stradali" - impegni 2537 e 2538 reimputati anno 2025 e relativi sotto impegni; 3. Verbale di verifica tecnica del progetto prot. n. 209810 del 02.12.2025, redatto dal RUP Arch. Luca Noseda e sottoscritto digitalmente dal progettista Arch. Gianmarco Martorana; 4. Verbale di Validazione del progetto esecutivo (senza data) a firma del RUP Arch. Luca Noseda; 5. Deliberazione della Giunta Comunale n. 485 del 30.12.2024 avente per oggetto l'approvazione del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), riguardante la "Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi - Lotto funzionale 1" ; 6. Determinazione Settore Opere Pubbliche - Servizio Edilizia Pubblica Reg. di settore n. 647 - reg. generale n. 3524 del 30.12.2025, avente per oggetto l'affidamento dei lavori all'Operatore economico AVR Spa, Via Francesco Tensi n. 116, Roma per un importo netto di €. 438.554,18 di cui €. 194.851,79 per costo della manodopera ed €. 9.199,97 per oneri della sicurezza per un importo lordo pari ad €. 482.409,60 - affidatario dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria strade e servizio neve anni 2025 - 2026 - 2027 - reparto 5 - Determina n. 1402/2025. nonche' per il risarcimento del danno Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5.3.2026 : 1. Deliberazione Consiglio Comunale n. 126 del 29.12.2025, pubblicata all’Albo Pretorio dal 30.12.2025 al 14.01.2026, avente per oggetto: “Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’occupazione degli spazi pubblici e dell’esposizione pubblicitaria e del relativo canone patrimoniale e per la disciplina del canone di concessione per occupazione di aree e spazi a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi 816 e 837 L. 160/19)” (All.to 01); 2. Regolamento per la disciplina dell’occupazione degli spazi pubblici e dell’esposizione pubblicitaria e del relativo canone patrimoniale e per la disciplina del canone di concessione per occupazione di aree e spazi a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi 816 e 837 L. 160/19), con specifico riferimento all’art. 25 - Sospensione e revoca della concessione - ed in particolare il comma 3: Omissis... “la concessione può essere revocata e sospesa senza oneri per il Comune nel caso in cui l’occupazione sia di pregiudizio alla esecuzione di lavori non differibili su immobili e/o spazio pubblico direttamente e/o indirettamente interessati dalla occupazione stessa” (All.to 02); 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se, allo stato, non noto. nonche’ per il risarcimento del danno Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.4.2026 : delle note del Comune di Como - Settore Patrimonio e Smart City, a firma del Direttore Ing. Giovanni Fazio, prot. n. 41467 e n. 41472 del 07.03.2026 di “...chiusura del procedimento avviato per la sospensione temporanea del dehor in Lungo Lario Trieste 28 per lavori di riqualificazione Lungo Lario Trieste”;

Giustizia amministrativa202600713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali relativi all'approvazione e all'affidamento dei lavori di riqualificazione di Lungo Lario Trieste, nonché comunicazioni concernenti la sospensione temporanea di dehor

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e proponendo anche domanda risarcitoria, la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto esecutivo in unica fase per la riqualificazione di un tratto di Lungo Lario Trieste, gli elaborati progettuali, i verbali di verifica e validazione, il Documento di Indirizzo della Progettazione e la determinazione di affidamento dei lavori. Con primi motivi aggiunti ha impugnato una deliberazione consiliare e il regolamento comunale in materia di occupazione di spazi pubblici, nella parte relativa alla sospensione e revoca delle concessioni per lavori non differibili. Con secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato le note comunali del 7 marzo 2026 relative alla chiusura del procedimento avviato per la sospensione temporanea di un dehor. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse della ricorrente rispetto a tali ultime comunicazioni. Il giudice, nella fase cautelare, ha rilevato che le note erano indirizzate ad altre società, titolari dei dehor interessati, e che la ricorrente non aveva documentato di essere titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, a un primo sommario esame, presentassero profili di fondatezza le eccezioni dell'amministrazione e, in particolare, che l'impugnazione delle note del 7 marzo 2026 fosse apparentemente inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse. Le comunicazioni erano rivolte rispettivamente ad altre società e si limitavano a dare atto del venir meno delle ragioni delle precedenti diffide al rilascio delle aree occupate da due dehor, in conseguenza del differimento dei lavori; non risultavano quindi direttamente lesive della posizione della ricorrente. Il TAR ha inoltre rilevato che la società non aveva dimostrato di essere titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico. La domanda cautelare relativa al secondo ricorso per motivi aggiunti è stata pertanto respinta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; la misura è stata respinta all'esito del sommario esame delle condizioni processuali e della lesività degli atti impugnati.

  • art. 1, commi 816 e 837, l. 160/2019

    Richiamato quale fondamento normativo del regolamento comunale relativo all'occupazione degli spazi pubblici e al canone patrimoniale.

  • art. 25, comma 3, del regolamento comunale sull'occupazione degli spazi pubblici

    la concessione può essere revocata e sospesa senza oneri per il Comune nel caso in cui l’occupazione sia di pregiudizio alla esecuzione di lavori non differibili su immobili e/o spazio pubblico direttamente e/o indirettamente interessati dalla occupazione stessa

    La disposizione regolamentare prevede la possibilità di sospendere o revocare la concessione in presenza di lavori non differibili; nella presente ordinanza, tuttavia, il profilo decisivo è stato individuato nella carenza di legittimazione e interesse rispetto alle note impugnate.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un atto amministrativo richiede che esso sia indirizzato al ricorrente o incida direttamente sulla sua posizione giuridica; la mancanza di lesività immediata comporta il difetto di interesse a ricorrere.
  • Non è legittimato a impugnare atti relativi alla sospensione o alla cessazione di concessioni di occupazione di suolo pubblico chi non dimostri di essere titolare della concessione o di una posizione giuridica direttamente incisa dall'atto.
  • Nella fase cautelare il giudice può respingere la domanda quando, già a un primo sommario esame, emergano profili di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione o di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOccupazione di suolo pubblico
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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