Cassazione Penale, Sentenza n. 29377/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermativa della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. In particolare ha sostenuto che l'atto non fosse stato notificato al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, ma al precedente difensore d'ufficio, nonostante la nomina del difensore fiduciario risultasse depositata in atti, con conseguente asserita nullità assoluta e insanabile del giudizio di appello per mancata conoscenza della data di udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'imputato, nel giudizio di primo grado, aveva eletto domicilio presso la propria dimora ed era assistito da un difensore d'ufficio; successivamente risultava depositata la nomina di un difensore di fiducia, ma il decreto di citazione in appello era stato notificato al difensore d'ufficio anche quale domiciliatario, benché il domicilio originario fosse stato ritenuto inidoneo. La Corte ha quindi affermato che la notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello era viziata da nullità assoluta, perché eseguita presso un difensore non più incaricato e senza che il difensore di fiducia fosse informato dell'udienza. Conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato nel capo di imputazione come parte della contestazione, senza specifica interpretazione nella decisione
art. 337 c.p.
richiamato nel capo di imputazione come parte della contestazione, senza specifica interpretazione nella decisione
art. 582 c.p.
richiamato nel capo di imputazione come parte della contestazione, senza specifica interpretazione nella decisione
art. 585 c.p.
richiamato nel capo di imputazione come parte della contestazione, senza specifica interpretazione nella decisione
art. 61 n. 2 c.p.
richiamato nel capo di imputazione come circostanza aggravante contestata, senza specifica interpretazione nella decisione
artt. 81, 337, 582, 585 e 61 n. 2 cod. pen.
indicazione del titolo di reato contestato, senza scrutinio nel merito della sua sussistenza da parte della Cassazione
decreto di citazione per il giudizio di appello
la sua notificazione è stata ritenuta nulla assolutamente perché eseguita a un difensore non più incaricato e non al difensore di fiducia, con mancata informazione dell'udienza
notifiche processuali
le notifiche del decreto di citazione in appello sono state considerate affette da nullità assoluta per la mancata corretta individuazione del destinatario
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello deve essere eseguita in modo da garantire effettiva conoscenza del processo al difensore legittimamente incaricato; la notificazione a un difensore non più munito di mandato non è idonea a instaurare validamente il contraddittorio.
- Se risulta una nomina di difensore di fiducia già depositata, la notificazione dell'atto di appello non può essere utilmente eseguita solo al precedente difensore d'ufficio, specie quando questi non rappresenti più la parte nel processo.
- La mancata corretta notificazione del decreto di citazione in appello, tale da impedire la partecipazione del difensore di fiducia all'udienza, determina una nullità assoluta che impone l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
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