Cassazione Penale, Sentenza n. 08037/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita dal 29/09/2010 (custodia cautelare in carcere applicata dal Gip del Tribunale di Napoli e confermata dal Tribunale del riesame), poi sostituita il 24/10/2011 con obbligo; in sede di merito il Tribunale lo assolse per la maggior parte dei capi (art. 530, comma II c.p.p.) salvo riqualificazione di un capo (C3) come violazione di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90, e successiva estinzione per prescrizione in Appello. Il ricorrente lamentava errata applicazione dell'art. 314 c.p.p., vizi di motivazione e travisamento delle fonti di prova (in particolare intercettazioni nell'auto di servizio e conversazioni con informatori), sostenendo che gli elementi erano stati valutati da giudici di merito come non idonei a provare responsabilità penale e che, al più, sarebbe stata una colpa lieve che giustificava un indennizzo anche ridotto per il periodo di custodia cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima e coerente la valutazione autonoma del giudice della riparazione, che ha operato un giudizio ex ante sul quadro indiziario disponibile al momento dell'adozione della misura cautelare. Pur non potendo desumersi responsabilità penale sulla base degli stessi elementi (posto che il giudice penale li ha ritenuti insufficienti per la condanna), la Corte territoriale ha correttamente valutato che le intercettazioni (in particolare la conversazione n. 279 del 23/03/2010) e i contatti con gli informatori creavano l'apparenza di comportamenti riconducibili a condotte imprudenti e macroscopicamente negligenti, idonee ad aver indotto in errore il giudice della cautela. Per tali ragioni è stata esclusa la riparazione e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per verificare se l'errore del giudice della cautela sia dipeso da circostanze riconducibili alla colpa grave del ricorrente; la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario potesse integrare una colpa grave che ha concorso a creare la falsa apparenza del reato al momento della cautela.
art. 530, comma II, cod. proc. pen.
Norma richiamata per descrivere l'assoluzione pronunciata in primo grado per insussistenza del fatto; usata per evidenziare che l'assoluzione penale non impedisce l'autonoma valutazione nel giudizio per la riparazione.
art. 73, comma 5, DPR 309/90
Richiamato per la riqualificazione del fatto C3 in una ipotesi di minore gravità (cessione di modiche quantità); la Corte ha tuttavia considerato rilevante, ai fini del giudizio ex ante, il comportamento dell'agente che retribuisce informatori con merce illecita e la comunicazione preventiva dei dettagli dell'operazione.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. e Sez.4 della Cassazione citate)
Riassume il principio che il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito: occorre valutare ex ante se il quadro indiziario e la condotta del ricorrente abbiano creato l'apparenza della fondatezza dell'accusa; la colpa grave o il dolo del ricorrente escludono il diritto alla riparazione anche quando sopravvenga un'assoluzione.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: anche se il fatto non è provato in dibattimento, il giudice della riparazione valuta ex ante se il comportamento dell'indagato abbia creato l'apparenza del reato.
- La presenza di intercettazioni o di contatti con ambienti criminali, pur non essendo sufficienti per una condanna, può costituire elemento per ritenere sussistente colpa grave se oggettivamente idoneo a ingenerare il convincimento degli organi inquirenti.
- La colpa grave (o il dolo) del ricorrente che abbia concorso a determinare l'adozione della misura cautelare esclude il diritto all'indennizzo; viceversa, una colpa lieve può aprire diritto a riparazione almeno parziale o ridotta.
- La riqualificazione delle condotte in ipotesi meno gravi non esclude automaticamente la rilevanza di quelle stesse condotte nel giudizio ex ante: comportamenti imprudenti o manifestamente opportunistici verso informatori possono compromettere il diritto all'equa riparazione.
- Nel valutare richieste di riparazione è decisivo il giudizio sulla prevedibilità e sulla rilevanza esterna della condotta dell'indagato: comportamenti 'macroscopicamente imprudenti' che potevano legittimamente suscitare un intervento giudiziario giustificano il rigetto dell'indennizzo.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare e contestualizzare le fonti probatorie (es. chi aveva la disponibilità del denaro/merce sequestrata, ruoli dei colleghi, tempistica) per opporre l'interpretazione che le condotte non abbiano creato l'apparenza del reato.
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