Ordinanza n. 43/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, prot. n. 77729 del 1° ottobre 2025, nella parte di interesse, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica favorevole subordinata a prescrizioni per l’installazione di nuovi apparati di trasmissione su un impianto di telefonia mobile preesistente
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 dalla Soprintendenza di Agrigento per l’installazione di nuovi apparati radiomobili su un impianto preesistente, già legittimamente autorizzato sotto il profilo paesaggistico. Sono state contestate le prescrizioni relative al rivestimento del palo metallico con strutture artificiali simili a una palma, alla piantumazione di palme e altre specie arboree mature per occultare l’impianto e le apparecchiature a terra, nonché alla manutenzione periodica. La ricorrente ha dedotto l’irragionevolezza e sproporzione delle prescrizioni rispetto all’impatto paesaggistico aggiuntivo dei soli apparati nuovi, l’estraneità delle condizioni alla causa tipica dell’autorizzazione paesaggistica e il loro possibile sviamento verso la compensazione dell’impatto complessivo dell’infrastruttura preesistente. Ha inoltre dedotto l’inattuabilità concreta delle prescrizioni, riferite a un impianto di proprietà di un soggetto terzo e a opere di piantumazione difficilmente realizzabili per le caratteristiche dell’area, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria, per l’assenza di una valutazione puntuale e comparativa dell’impatto dei nuovi apparati rispetto al contesto già infrastrutturato.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ravvisando un apprezzabile fumus boni iuris. Le prescrizioni, pur inserite in un’autorizzazione formalmente favorevole, incidono in modo determinante sulla realizzabilità dell’intervento e appaiono non calibrate sull’impatto aggiuntivo degli apparati nuovi, ma dirette a compensare o mitigare l’impatto dell’intera infrastruttura, già esistente e autorizzata, addossandone i costi all’operatore sopravvenuto. Il Collegio ha ravvisato anche un possibile sviamento dalla causa tipica del potere paesaggistico, non potendo l’autorizzazione essere utilizzata per imporre obblighi conformativi estranei all’intervento valutato o per trasferire sul richiedente oneri riconducibili a pregresse scelte localizzative e autorizzative. È stata considerata rilevante anche l’apparente inattuabilità o difficile realizzabilità delle condizioni, idonea a trasformare l’assenso condizionato in un sostanziale diniego. Il provvedimento non espone inoltre puntualmente le ragioni del pregiudizio paesaggistico derivante dai nuovi apparati, limitandosi a un richiamo generale al vincolo. È stato riconosciuto il periculum in mora, poiché le prescrizioni impediscono l’esecuzione dell’intervento, con effetti immediati sulla copertura e sulla qualità del servizio di comunicazione elettronica e sul pregiudizio per l’impresa e per l’utenza. Il provvedimento è stato sospeso e l’Amministrazione è stata invitata a riesercitare il potere mediante una nuova istruttoria specificamente calibrata sull’intervento. L’Assessorato regionale è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750,00 oltre accessori; il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 22 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
L’autorizzazione paesaggistica deve valutare lo specifico intervento sottoposto all’Amministrazione e le relative incidenze sui valori paesaggistici; non può essere utilizzata per imporre obblighi estranei all’intervento o per trasferire al richiedente oneri riferibili a infrastrutture e scelte pregresse.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della tutela cautelare richiesta e concessa, in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- Le prescrizioni apposte a un’autorizzazione paesaggistica devono essere specificamente calibrate sull’intervento oggetto dell’istanza e sul suo impatto paesaggistico aggiuntivo; non possono essere dirette a compensare o mitigare l’impatto complessivo di un’infrastruttura preesistente e già legittimamente autorizzata, trasferendone gli oneri sul soggetto che interviene successivamente.
- L’autorizzazione paesaggistica non può essere utilizzata per imporre obblighi conformativi estranei alla causa tipica del potere esercitato né per addossare al richiedente oneri riferibili a pregresse scelte localizzative o autorizzative dell’Amministrazione.
- L’imposizione di prescrizioni oggettivamente ineseguibili o difficilmente realizzabili può trasformare un’autorizzazione formalmente favorevole in un sostanziale diniego ed è indice di illegittimità della determinazione amministrativa.
- Una prescrizione paesaggistica particolarmente incisiva deve essere sorretta da una motivazione puntuale sulle ragioni per cui lo specifico intervento arreca un pregiudizio ai valori tutelati, mediante una valutazione concreta e comparativa rispetto al contesto preesistente.
- In sede cautelare, l’impossibilità di eseguire l’intervento autorizzato per effetto delle prescrizioni può integrare il periculum in mora quando incida immediatamente sulla continuità, copertura o qualità di un servizio di comunicazione elettronica, con pregiudizi non efficacemente recuperabili all’esito del giudizio.
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