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Sentenza

Sentenza n. 1252/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata respinta l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale della ricorrente nonché di ogni altro atto ad esso antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso a quelli impugnati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 30 marzo 2026: del provvedimento del-OMISSIS- con cui, a seguito del riesame ordinato da questo Tribunale, è stata nuovamente respinta l'istanza della ricorrente;

Giustizia amministrativa202502994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, seguito da un nuovo diniego adottato in sede di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il primo diniego e, dopo l'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, il nuovo diniego adottato dall'amministrazione. Ha sostenuto di possedere i requisiti per la conversione ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998, contestando che la legge richiedesse un numero minimo di giornate lavorative mensili o trimestrali. Ha dedotto l'illegittimità della circolare del Ministero dell'Interno n. 5969 del 27 ottobre 2023 nella parte in cui richiede almeno tredici giornate lavorative mensili, per almeno trentanove giornate nel trimestre, coperte da regolare contribuzione previdenziale. Ha inoltre affermato di avere lavorato regolarmente per otto mesi e che eventuali omissioni o irregolarità contributive imputabili al datore di lavoro non avrebbero dovuto pregiudicare la conversione del titolo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, a seguito del riesame disposto in sede cautelare, l'amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento espressivo di autonoma volontà, sostitutivo del precedente assetto amministrativo. Ha quindi esaminato i motivi aggiunti e li ha respinti. Il Collegio ha interpretato l'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 nel senso che la conversione richiede sia un'offerta di lavoro subordinato sia lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi. Per il lavoro agricolo, caratterizzato da discontinuità, il requisito temporale può essere ragionevolmente tradotto nel parametro di almeno tredici giornate lavorative per ciascun mese e almeno trentanove giornate nel trimestre. Tale criterio non introduce un requisito contrario alla legge, ma costituisce una modalità applicativa coerente con le peculiarità del lavoro stagionale agricolo e con l'esigenza di evitare conversioni fondate su rapporti privi di effettività e stabilità minima. La ricorrente risultava avere lavorato 76 giornate in otto mesi, con una media di 9,5 giornate mensili, e non aveva raggiunto il parametro richiesto nei trimestri considerati, nei quali risultavano 30 giornate ciascuno, ovvero 26 nell'ultimo trimestre. Il TAR ha inoltre escluso dal computo il lavoro asseritamente irregolare, rilevando la scarsità di attendibilità probatoria della documentazione relativa a rapporti intrisi di illegalità e l'assenza di adeguata prova, salvo una richiesta di intervento all'Ispettorato del lavoro. Ha ritenuto non applicabile un precedente relativo alla situazione eccezionale della crisi pandemica, che aveva imposto un'interpretazione non meccanicistica della disciplina. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

    La conversione presuppone un'offerta di lavoro subordinato e lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi; per il lavoro agricolo il requisito può essere concretamente misurato in giornate lavorative, in ragione della discontinuità tipica del settore.

  • circolare del Ministero dell'Interno n. 5969 del 27 ottobre 2023

    almeno tredici giornate lavorative di media per ciascun mese e almeno trentanove giornate nel trimestre

    La previsione costituisce una modalità applicativa ragionevole dell'art. 24, comma 10, per verificare effettività e stabilità minima dell'attività agricola stagionale; non introduce un requisito incompatibile con la legge.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il riferimento ha giustificato l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, l'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 richiede cumulativamente un'offerta di lavoro subordinato e lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi dopo l'ingresso in Italia.
  • Nel settore agricolo, caratterizzato dalla discontinuità delle prestazioni per ragioni meteorologiche e organizzative, il requisito dei tre mesi può essere verificato mediante un parametro in giornate lavorative, quale almeno tredici giornate medie per mese e almeno trentanove giornate nel trimestre, senza che ciò costituisca introduzione di un requisito illegittimo estraneo alla legge.
  • La conversione del permesso di soggiorno non può essere riconosciuta sulla base di attività lavorativa irregolare non adeguatamente provata; la documentazione riferita a rapporti di lavoro irregolari può avere ridotta attendibilità probatoria, soprattutto quando manchino ulteriori elementi oggettivi di riscontro.
  • L'adozione, dopo una misura cautelare di riesame, di un nuovo provvedimento amministrativo espressivo di autonoma e rinnovata volontà di provvedere determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso contro l'atto originario, che diviene improcedibile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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