Cassazione Penale, Sentenza n. 13572/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di revoca della confisca di prevenzione chiedendone l'annullamento o la revocazione per "fatto nuovo": in particolare la sopravvenuta assoluzione di Stefano Vurruso per il reato di usura (2018) e l'evoluzione giurisprudenziale (Cass. n. 45280/2024 e pronuncia CEDU Isaia e altri c. Italia, 25/09/2025). Hanno altresì contestato l'insufficiente accertamento del nesso tra i beni confiscati e i reati e la mancanza di correlazione temporale (ultimi delitti attribuiti al proposto nel 1999 vs acquisti dei beni 2012-2019), deducendo violazione dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 e delle garanzie costituzionali (artt. 3, 24, 111 Cost.) e convenzionali (artt. 6, 7, 14 CEDU e art. 1 Prot. 1 CEDU).
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i mezzi dedotti erano, di fatto, censure della motivazione e non vizi di diritto ammessi nel ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione; la Corte d'appello aveva adeguatamente valutato le obiezioni e ritenuto che la sopravvenuta assoluzione non fosse decisiva alla luce di altri elementi di pericolosità emersi (fallimento della societa' Euromobili, ingente debito tributario, procedimenti per bancarotta 2014-2019). La Corte ha inoltre ritenuto che l'evoluzione interpretativa della giurisprudenza non costituisca automaticamente "fatto nuovo" idoneo alla revocazione ex tunc e che la pronuncia CEDU invocata non fosse mostrata come nuova e decisiva rispetto al consolidato indirizzo di legittimità. La questione di legittimità costituzionale proposta è stata dichiarata irrilevante e manifestamente infondata. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28
Norma richiamata nella decisione come disciplina della confisca di prevenzione; la Corte interpreta che la revocazione richiede elementi nuovi che dimostrino il difetto originario dei presupposti della misura, non essendo sufficiente il solo mutamento di indirizzo giurisprudenziale.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3
Richiama la limitazione del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione alla violazione di legge; la Corte ricorda che in tale nozione rientra anche la motivazione inesistente o meramente apparente.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 2
Richiamato come norma che disciplina le impugnazioni dei provvedimenti di confisca; conferma il perimetro di ammissibilita' dei ricorsi in materia preventiva.
Costituzione, art. 3
Invocato dai ricorrenti per profili di discriminazione/uguaglianza; la Corte non ha ritenuto che la fattispecie presenti violazioni di principio tali da giustificare la revoca.
Costituzione, art. 24
Richiamato rispetto al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che le censure non fossero petizioni procedurali sopravenute ma mera rinnovazione degli argomenti già valutati.
Costituzione, art. 111
Invocato in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto che il giudizio di merito e la motivazione del provvedimento impugnato fossero congrui e non lesivi dei diritti di garanzia invocati.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, artt. 6, 7, 14 e Protocollo 1 art. 1
La pronuncia CEDU Isaia e altri e' stata citata dai ricorrenti: la Corte di legittimità osserva che le decisioni europee possono influenzare l'interpretazione, ma per valere come "fatto nuovo" devono essere realmente novative e decisive rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale nazionale, cosa non dimostrata nel caso.
Cassazione, Sez. U, n. 3513 del 2022 (giurisprudenza citata)
Richiamata come affermazione di principio che amplia le ipotesi di revocazione quando emergano fatti sopravvenuti tali da dimostrare la carenza originaria dei presupposti della confisca; la Corte sottolinea tuttavia che l'applicazione concreta richiede che il fatto nuovo sia effettivamente decisivo.
Cassazione, Sez. 6, n. 45280 del 2024 (giurisprudenza citata)
Citate dalle parti come evolutione interpretativa sulla rilevanza del giudicato assolutorio; la Corte rileva che tale orientamento rientra in un filone giurisprudenziale già presente e non costituisce di per sé un fatto nuovo decisivo nel caso concreto.
Corte EDU, Isaia e altri c. Italia, 25/09/2025 (giurisprudenza citata)
Riferimento utilizzato per sostenere maggiori esigenze di nesso e correlazione temporale tra reati e beni; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano illustrato quale novità essenziale della pronuncia fosse decisiva per il loro caso.
Massime di principio
- La sopravvenuta assoluzione di un imputato può costituire "fatto nuovo" ai fini della revocazione della confisca di prevenzione solo se dimostrata decisiva rispetto al giudizio di pericolosità, ossia se da sola o con altri fatti sopravvenuti determina il difetto originario dei presupposti della misura.
- L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità non è automaticamente un "fatto nuovo" idoneo alla revoca ex tunc di una misura definitivamente pronunciata; occorre che la modifica interpretativa sia tale da modificare sostanzialmente la valutazione dei presupposti alla data del provvedimento originario.
- I ricorsi in materia di misure di prevenzione dinanzi alla Corte di cassazione sono ammessi limitatamente a vizi di diritto (compresa la motivazione inesistente o meramente apparente); le contestazioni che si risolvono in una rinnovata valutazione dei fatti di merito sono normalmente inammissibili.
- Per ottenere la revoca per mancato nesso tra beni e reati i terzi devono dimostrare concretamente l'assenza di correlazione materiale e temporale e l'inesistenza della disponibilità dei beni da parte del proposto; mere argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- Le pronunce della Corte EDU possono influenzare l'interpretazione nazionale, ma la loro invocazione in sede di revocazione richiede la dimostrazione dell'innovatività e della decisività del principio applicabile al caso concreto.
- La presentazione di ricorsi manifestamente inammissibili o infondati in materia di prevenzione può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma da versare alla Cassa delle ammende).
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