Cassazione Penale, Sentenza n. 22581/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità per il reato di minaccia (art. 612 c.p.). Il ricorrente ha censurato la sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal giudice di pace e lo aveva condannato al risarcimento dei danni a favore della parte civile. In cassazione si è contestata, in particolare, la mancata verifica da parte del giudice di secondo grado del contesto concreto in cui la frase incriminata fu proferita (toni, cornice, circostanze) per accertare la reale attitudine intimidatoria della condotta, la valutazione dell'attendibilità della persona offesa e l'omessa considerazione di una eventuale minaccia condizionata o della mancanza dell'elemento psicologico del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo (erronea applicazione della legge penale) e assorbendo le altre censure. Ha rilevato che il tribunale d'appello, pur ritenendo sussistente la responsabilità del ricorrente (anche solo agli effetti civili) per il reato di minaccia, non ha effettuato un'adeguata analisi del contesto fattuale necessario per accertare l'attitudine intimidatoria delle espressioni pronunciate. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sussistenza del reato formale di minaccia si valuta anche in base alla cornice di riferimento (momento, toni, circostanze), e non può limitarsi al significato letterale delle parole. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello per un nuovo esame. Le spese di questo grado saranno regolate in sede civile al definitivo.
Norme richiamate
codice penale, art. 612
La Corte ricorda che il delitto di minaccia è un reato formale a evento di pericolo: non è necessario che la vittima abbia effettivamente subito uno stato di intimidazione, ma occorre che la condotta abbia attitudine ad intimorire valutata sulla base della situazione contingente (tutti gli elementi di contesto).
codice di procedura penale, art. 606, co. 1, lett. a), b), c) e lett. e)
Si evidenzia il limite dei motivi ammessi in cassazione avverso sentenze di appello rese su reati di competenza del giudice di pace: non sono valutabili i vizi di motivazione previsti dalla lett. e) se non rientranti nelle specifiche ipotesi previste dal co. 2-bis; il ricorso deve fondarsi sui vizi tassativamente indicati (es. erronea applicazione della legge penale).
d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, art. 5, co. 1 (introduce art. 606, co. 2-bis c.p.p.)
Richiamata quale fonte normativa che limita i motivi di cassazione per le impugnazioni avverso sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8
Norma richiamata in relazione alle modalità di trattazione orale dei ricorsi in udienza pubblica (rilevata in sede di discussione procedurale).
Massime di principio
- Per integrare il reato di minaccia (art. 612 c.p.) non è necessario che la vittima abbia effettivamente provato paura; tuttavia l'attitudine intimidatoria della condotta va desunta dal contesto concreto (tono, luogo, momento, rapporto tra le parti e altre circostanze), non dal solo significato letterale delle parole.
- Quando la pronuncia di appello riguarda fatti originariamente giudicati dal giudice di pace, i motivi di cassazione sono limitati: non tutte le censure di motivazione sono ammissibili in Cassazione; occorre inquadrare il vizio come erronea applicazione di legge o altra ipotesi tassativa prevista dall'art. 606 c.p.p.
- Il corretto approccio probatorio richiede che il giudice di merito espliciti l'analisi del contesto e le ragioni per le quali ritiene la condotta idonea a intimorire; la mancata analisi costituisce errore di diritto che può portare all'annullamento della decisione.
- Nelle ipotesi di frasi ambigue o in presenza di possibile minaccia condizionata, il giudice deve valutare se la minaccia sia punibile o rientri in casi di esclusione, tenendo conto della concreta realizzabilità e dell'ingiustizia del male minacciato.
- In caso di annullamento con rinvio, la nuova valutazione potrà riguardare sia il profilo civile (liquidazione danni) sia il profilo penale, con ulteriore necessità di adeguata motivazione del giudice di merito sulla capacità intimidatoria delle espressioni.
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