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Ordinanza

Ordinanza n. 2119/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: condotta asseritamente omissiva o non conformativa dell'amministrazione rispetto alla sentenza n. 568/2025 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 568/2025 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, emessa a beneficio della persona fisica individuata come Claudia De Marco. Il ricorso risulta tuttavia intestato, oltre che al difensore in proprio, anche a una persona indicata come Lucia Viola. Il Collegio ha rilevato che tale nominativo non corrisponde né alla persona che ha conferito la procura speciale né alla persona cui si riferisce la sentenza della cui ottemperanza si chiede l'esecuzione. La possibile conseguente parziale inammissibilità del ricorso è stata rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima della decisione definitiva.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso sull'ammissibilità del ricorso né sulla domanda di ottemperanza. Ha rilevato d'ufficio la possibile parziale inammissibilità derivante dall'erronea indicazione del nominativo della reale ricorrente, ha riservato ogni ulteriore statuizione e ha instaurato il contraddittorio sulla questione processuale. Alle parti è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore, per depositare memorie difensive. La Segreteria dovrà comunicare l'ordinanza e riconvocare la camera di consiglio dopo la scadenza del termine.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dell'azione di ottemperanza, senza che l'ordinanza ne sviluppi ancora l'applicazione sostanziale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone, prima della decisione su una questione rilevata d'ufficio potenzialmente decisiva, di sottoporla al contraddittorio delle parti mediante assegnazione di un termine per memorie.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione di rito potenzialmente decisiva, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., riservando la decisione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la legittimazione ad agire deve essere verificata anche mediante il confronto tra la persona indicata nel ricorso, il soggetto che ha conferito la procura speciale e il beneficiario del giudicato da eseguire; l'erronea indicazione di un nominativo può determinare una parziale inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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