Sentenza del 14/10/2020 n. 22164 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente annullando l'avviso di revisione del classamento. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di revisione del classamento emesso ai sensi della L. 30/12/2004, n. 311, art. 1, comma 335, relativo al riclassamento e accatastamento di piu' unita' immobiliari nel centro storico di Roma: il ricorrente deduceva insufficiente motivazione degli avvisi di riclassamento, inidoneita' a individuare le ragioni concrete che giustificano la riclassificazione delle singole unita' immobiliari.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335
La procedura di revisione parziale del classamento prevista dal comma 335 non sottrae l'atto amministrativo all'obbligo di motivazione specifica; l'adozione del nuovo classamento ai sensi di tale norma richiede motivazione che spieghi gli elementi concreti che hanno inciso sulla diversa qualificazione della singola unita'.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3
Richiama l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi: la Corte ha ritenuto violata tale norma quando l'avviso di riclassamento si limita a richiamare atti prodromici e norme senza indicare gli elementi specifici relativi alle singole unita' immobiliari.
Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, articolo 8
Gli elementi indicati dall'art. 8 (qualita' urbana del contesto, qualita' ambientale della zona di mercato, caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unita') devono essere considerati e specificamente richiamati nella motivazione dell'atto di riclassamento per permettere al contribuente di comprenderne le ragioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, articolo 9
La procedura di revisione del classamento e i relativi parametri del DPR n. 138 devono applicarsi anche quando il riclassamento e' effettuato ai sensi della L. n. 311/2004, cioe' non e' esclusa l'applicazione delle regole ordinarie che impongono un'analisi delle caratteristiche specifiche della singola unita'.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 154, lettera e)
Imposta che nella revisione del classamento si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unita' immobiliare, del fabbricato e della microzona; principio richiamato dalla Corte per esigere motivazione puntuale.
Decreto della Conferenza Stato-Regioni 16 febbraio 2005 (pubbl. GU 18/2/2005)
stabilendo il limite del 35% al di sopra del quale le unita' immobiliari devono essere riclassificate
Il provvedimento definisce modalita' di aggiornamento del valore medio di mercato e una soglia di significativita' (35%) dello scostamento che giustifica riclassamento di microzona; tuttavia il richiamo a tale provvedimento non esime l'amministrazione dall'obbligo di motivare con riferimento alle caratteristiche delle singole unita'.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1949, n. 1142, articolo 60
Norma catastale richiamata nel gravame, la Corte ha ritenuto pero' che la questione principale fosse l'insufficiente motivazione dell'atto di riclassamento e che non fosse possibile ritenere valido il semplice richiamo a procedure e atti prodromici.
Sentenza Corte Costituzionale n. 249 del 2017
la natura e le modalita' dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, cosi' incidendo sul diverso classamento della singola unita' immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa
La Corte Costituzionale ha confermato la necessita' di motivazione rigorosa e specifica anche per le operazioni di riclassamento su base microzonale, principio ripreso e applicato dalla Corte di Cassazione nel caso in esame.
Massime di principio
- Gli avvisi di riclassamento massivi devono contenere motivazione specifica e puntuale per ciascuna unita' immobiliare: il richiamo generico a leggi, procedure o provvedimenti non e' sufficiente.
- Nel riclassamento effettuato ai sensi della L. n. 311/2004, comma 335, vanno applicati i parametri e i criteri predisposti per la revisione del classamento (DPR n. 138/1998 e normativa collegata), con valutazione delle caratteristiche della microzona, del fabbricato e della singola unita'.
- La violazione dell'obbligo di motivazione ex L. n. 241/1990 consente l'annullamento dell'avviso di riclassamento e l'accoglimento del ricorso del contribuente senza bisogno di ulteriori accertamenti di fatto quando la questione e' prevalentemente giuridica.
- Il richiamo a soglie tecniche (es. 35% indicato dal provvedimento della Conferenza Stato-Regioni) non sostituisce la necessita' di spiegare le ragioni concrete per cui una specifica unita' rientra nella riclassificazione.
- In giudizio e' possibile ottenere la compensazione delle spese quando la giurisprudenza sulla questione non e' univoca al momento della proposizione del ricorso.
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