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Sentenza

Sentenza n. 194/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1064 del 16 maggio 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione formata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 17 maggio 2024, a mezzo pec; - per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta; - e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che si riterrà più opportuna.

Giustizia amministrativa202500528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro relativa all'attribuzione della Carta del Docente per tre annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico della Carta del Docente, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'attribuzione della Carta per il valore complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 17 maggio 2024 e ne era stata certificata la natura di cosa giudicata il 2 gennaio 2025. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha eccepito l'avvenuto adempimento né ha fornito giustificazioni dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Ha rilevato che l'azione era stata proposta ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e che il giudizio di ottemperanza era circoscritto alla stretta attuazione del titolo giudiziale. Ha inoltre ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro. Il Ministero è stato ordinato a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani, procedendo al pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale ulteriore inadempimento successivo alla scadenza del termine assegnato. È stata respinta la domanda di penalità di mora, in conformità alla giurisprudenza della Sezione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre accessori. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    giudizio di ottemperanza esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, ma resta limitato alla stretta esecuzione del titolo e non può estendersi a domande ulteriori o soltanto correlate.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    ha comprovata valenza di cosa giudicata

    La certificazione della definitività della sentenza del giudice ordinario comprova il presupposto del giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La richiesta di penalità di mora è stata esaminata ma respinta in applicazione della giurisprudenza della Sezione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione ... non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e, una volta inutilmente decorso, consente l'avvio dell'azione esecutiva.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione

    La sentenza del giudice ordinario aveva previsto interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; il TAR ordina l'integrale esecuzione anche di tale statuizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ma il suo oggetto resta limitato alla stretta esecuzione del contenuto precettivo del giudicato e non comprende domande nuove o ulteriori, anche se collegate al titolo.
  • Quando una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, ha condannato una pubblica amministrazione al pagamento o all'attribuzione di somme e l'Amministrazione non dimostra l'adempimento né giustifica l'inerzia, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine perentorio stabilito nella sentenza.
  • Per l'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, senza che debba necessariamente essere disposta già nella sentenza quando l'Amministrazione dispone ancora di un termine per adempiere.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automaticamente dovuta per il solo persistente inadempimento, potendo essere respinta in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale della Sezione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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