Cassazione Civile, Ordinanza n. 02259/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, relativa a un sorpasso effettuato in prossimità di un dosso ascendente, contestato a un automobilista. I giudici di merito hanno ritenuto legittimo l’accertamento perché il verbale descriveva fatti direttamente percepiti dagli agenti e quindi assistiti da fede privilegiata, con conseguente necessità di querela di falso per contestarne il contenuto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2700 c.c., sostenendo che il verbale contenesse valutazioni percettive e apprezzamenti degli agenti, dunque contestabili con prova ordinaria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la sentenza d’appello considerato una testimonianza che avrebbe mostrato una diversa conformazione del piano stradale e che avrebbe potuto al più condurre a una diversa infrazione, non quella contestata. Il ricorrente ha quindi cercato di superare la fede privilegiata del verbale senza proporre querela di falso.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che, quando il verbale di accertamento attesta fatti percepiti direttamente e contestualmente dal pubblico ufficiale, la relativa descrizione è assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e può essere contestata solo con querela di falso. La prova testimoniale invocata dal ricorrente era comunque inidonea a scalfire il contenuto del verbale nel giudizio di opposizione ordinario. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non essendosi costituita la Prefettura, non è stata disposta condanna alle spese, ma è stata applicata la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere un’errata distribuzione dell’onere della prova; la Corte esclude la violazione perché il verbale, per i fatti coperti da fede privilegiata, non è superabile con prova ordinaria nel giudizio di opposizione.
art. 2700 c.c.
il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margini di apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per il preteso omesso esame di un fatto decisivo; la Corte osserva che la censura, in concreto, tendeva piuttosto a contestare la valutazione delle prove e il contenuto del verbale.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nella fase di definizione anticipata del ricorso per manifesta infondatezza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come forma camerale di trattazione del ricorso.
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, pur in assenza di costituzione della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato.
art. 115 c.p.c.
evocato dalla Corte nel chiarire che la censura del ricorrente non integrava realmente un vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma semmai una critica alla valutazione della prova.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla Corte nello stesso passaggio sulle doglianze relative alla prova testimoniale e alla valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 148, commi 10 e 16, c.d.s.
norma sostanziale della violazione amministrativa contestata, consistente nel sorpasso in prossimità di un dosso ascendente.
art. 96, comma 3, c.p.c.
la Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto, pur in presenza di conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, i fatti direttamente e contestualmente percepiti dal pubblico ufficiale e riportati nel verbale sono assistiti da fede privilegiata fino a querela di falso.
- La querela di falso è il rimedio necessario per contestare la provenienza dell’atto pubblico e la veridicità delle attestazioni relative ai fatti accertati direttamente dal verbalizzante; tali contestazioni non possono essere aggirate mediante mera prova testimoniale o richiesta di istruttoria ordinaria.
- La fede privilegiata del verbale non copre gli apprezzamenti, le valutazioni o i fatti appresi da terzi; resta invece coperta la descrizione obiettiva della condotta percepita dagli agenti.
- Una censura formalmente rubricata come omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o per superare il valore legale del verbale di accertamento.
- Quando il ricorso per cassazione è integralmente infondato e la controparte non svolge difese, possono non liquidarsi le spese, ma può comunque applicarsi la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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