Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02259/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, relativa a un sorpasso effettuato in prossimità di un dosso ascendente, contestato a un automobilista. I giudici di merito hanno ritenuto legittimo l’accertamento perché il verbale descriveva fatti direttamente percepiti dagli agenti e quindi assistiti da fede privilegiata, con conseguente necessità di querela di falso per contestarne il contenuto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2700 c.c., sostenendo che il verbale contenesse valutazioni percettive e apprezzamenti degli agenti, dunque contestabili con prova ordinaria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la sentenza d’appello considerato una testimonianza che avrebbe mostrato una diversa conformazione del piano stradale e che avrebbe potuto al più condurre a una diversa infrazione, non quella contestata. Il ricorrente ha quindi cercato di superare la fede privilegiata del verbale senza proporre querela di falso.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che, quando il verbale di accertamento attesta fatti percepiti direttamente e contestualmente dal pubblico ufficiale, la relativa descrizione è assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e può essere contestata solo con querela di falso. La prova testimoniale invocata dal ricorrente era comunque inidonea a scalfire il contenuto del verbale nel giudizio di opposizione ordinario. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non essendosi costituita la Prefettura, non è stata disposta condanna alle spese, ma è stata applicata la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un’errata distribuzione dell’onere della prova; la Corte esclude la violazione perché il verbale, per i fatti coperti da fede privilegiata, non è superabile con prova ordinaria nel giudizio di opposizione.

  • art. 2700 c.c.

    il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margini di apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per il preteso omesso esame di un fatto decisivo; la Corte osserva che la censura, in concreto, tendeva piuttosto a contestare la valutazione delle prove e il contenuto del verbale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nella fase di definizione anticipata del ricorso per manifesta infondatezza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come forma camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, pur in assenza di costituzione della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 115 c.p.c.

    evocato dalla Corte nel chiarire che la censura del ricorrente non integrava realmente un vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma semmai una critica alla valutazione della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla Corte nello stesso passaggio sulle doglianze relative alla prova testimoniale e alla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 148, commi 10 e 16, c.d.s.

    norma sostanziale della violazione amministrativa contestata, consistente nel sorpasso in prossimità di un dosso ascendente.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto, pur in presenza di conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, i fatti direttamente e contestualmente percepiti dal pubblico ufficiale e riportati nel verbale sono assistiti da fede privilegiata fino a querela di falso.
  • La querela di falso è il rimedio necessario per contestare la provenienza dell’atto pubblico e la veridicità delle attestazioni relative ai fatti accertati direttamente dal verbalizzante; tali contestazioni non possono essere aggirate mediante mera prova testimoniale o richiesta di istruttoria ordinaria.
  • La fede privilegiata del verbale non copre gli apprezzamenti, le valutazioni o i fatti appresi da terzi; resta invece coperta la descrizione obiettiva della condotta percepita dagli agenti.
  • Una censura formalmente rubricata come omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o per superare il valore legale del verbale di accertamento.
  • Quando il ricorso per cassazione è integralmente infondato e la controparte non svolge difese, possono non liquidarsi le spese, ma può comunque applicarsi la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.