Cassazione Civile, Ordinanza n. 08961/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia trae origine da 29 ricorsi riuniti proposti da varie società avverso avvisi di accertamento IRPEG, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2000-2005, emessi per la ritenuta indeducibilità dei costi relativi a un’attività di assistenza gestionale coordinata dalla controllante. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi; in appello, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio ritenendo intervenuta cessazione della materia del contendere per definizione agevolata delle liti ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per asserito contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo e omessa pronuncia su alcuni avvisi di accertamento non definiti; (2) violazione dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, per avere la CTR dichiarato l’estinzione integrale del giudizio, invece di limitarsi all’estinzione parziale dei soli avvisi effettivamente definiti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficientemente chiara e insussistente sia il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo sia l’omessa pronuncia. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la definizione agevolata riguardava solo dieci avvisi di accertamento e non tutti i diciannove residui; pertanto la CTR non poteva dichiarare estinto l’intero giudizio, dovendo decidere nel merito per le posizioni non definite. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella L. 15 luglio 2011, n. 111
La definizione agevolata delle liti produce cessazione della materia del contendere solo per le controversie effettivamente incluse nella domanda e nei relativi atti di definizione, non per l’intero giudizio se la definizione riguarda soltanto parte degli avvisi impugnati.
art. 46, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’estinzione del processo tributario va dichiarata nei limiti della parte di giudizio effettivamente definita; non può estendersi automaticamente alle posizioni rimaste estranee alla definizione agevolata.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa nullità della sentenza per insanabile contrasto motivazionale.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per dedotta omessa pronuncia su alcuni avvisi di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità della sentenza per vizi processuali e motivazionali denunciata nel primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura per violazione di legge posta a fondamento del secondo motivo.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per il deposito di memoria in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la definizione agevolata della lite determina l’estinzione soltanto delle specifiche posizioni che risultino effettivamente comprese nella domanda di definizione e nella relativa documentazione, non dell’intero giudizio quando residuino avvisi di accertamento non definiti.
- Quando il giudizio riguarda più avvisi di accertamento autonomi e scindibili, la decisione sull’estinzione può essere parziale; il giudice di merito deve pronunciarsi nel merito sulle posizioni non coperte dalla definizione agevolata.
- Non sussiste litisconsorzio necessario tra i destinatari di diversi avvisi di accertamento impugnati separatamente, se le relative posizioni sono scindibili e autonome.
- La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando il giudice si sia comunque pronunciato sull’intera controversia, ancorché abbia errato nell’estendere l’estinzione a tutte le posizioni processuali.
- Un contrasto terminologico o imperfezioni espressive nella motivazione non comportano nullità della sentenza se il significato complessivo della decisione è chiaro e coerente con il dispositivo.
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