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Sentenza

Sentenza n. 129/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 761/2023 in data 21 novembre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 761/2023, relativa al riconoscimento della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 761/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo di euro 500,00 annui, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro equipollente. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Ha chiesto l'ordine di accreditare sulla Carta elettronica del docente l'importo complessivo di euro 1.000,00 e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento. È inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provata l'esistenza del giudicato, la sua mancata esecuzione e la scadenza del termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza al Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, adempiendo agli obblighi stabiliti dal giudice ordinario. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario provveda entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    per l’esecuzione del giudicato

    Individua il rito e i poteri del giudice amministrativo nell'azione di ottemperanza.

  • artt. 112 e segg. c.p.a.

    rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.

    Fondano l'azione per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Prevede un termine di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • La notificazione della sentenza all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono di configurare l'inadempimento dell'amministrazione statale e di attivare il rimedio dell'ottemperanza.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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