Cassazione Penale, Ordinanza n. 34883/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva ritenuto integrato il delitto di ricettazione. Con i primi due motivi ha denunciato violazione degli artt. 648 c.p., 125 e 192 c.p.p., sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse erronea per una valutazione sbagliata del materiale probatorio e chiedendo una diversa lettura delle emergenze processuali. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione per l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché generici, reiterativi delle censure già proposte in appello e diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo relativo alle attenuanti generiche, osservando che la Corte territoriale aveva già fornito adeguata motivazione sul punto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice del delitto di ricettazione, ritenuto correttamente integrato dai giudici di merito.
art. 125 c.p.p.
Invocato dal ricorrente sul piano motivazionale; la Corte ne esclude la violazione perché la sentenza di appello risulta congruamente motivata.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte rileva che la doglianza mira solo a una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in cassazione.
art. 606 c.p.p.
Norma implicitamente rilevante quale parametro del sindacato di legittimità, che non consente una rivalutazione del fatto se non nei limiti di specifici travisamenti della prova.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione, si risolvano nella mera richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e non meramente reiterativo delle deduzioni già svolte in appello; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazione logica e giuridica congrua e non siano indicati specifici travisamenti decisivi della prova.
- La doglianza sull'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata abbia dato conto, in modo sufficiente, delle ragioni del diniego.
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