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Sentenza

Sentenza n. 3638/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 639/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.05.2025

Giustizia amministrativa202600139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 639/2025, recante l'obbligo di corrispondere complessivi 3.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 639/2025, notificata al Ministero e corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, il diritto a ottenere complessivi 3.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. A fronte del mancato adempimento, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito depositando una nota riepilogativa e la prova di emissione del SOP, senza dimostrare l'integrale soddisfacimento del giudicato. Il ricorso è stato fondato sull'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e sull'inerzia dell'amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con pagamento delle somme riconosciute dal titolo, dedotti eventuali importi già versati. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito, la cui consistenza deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Pertanto, l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, che devono essere ricalcolati secondo il titolo e la legge, in particolare gli artt. 1283 e seguenti del codice civile. È stato ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, prima dell'avvio del recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e concluda l'incarico entro i successivi 120 giorni, determinando definitivamente il dovuto e adottando gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento contenuto nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro.

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo contro le amministrazioni pubbliche.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Impongono di determinare capitale e interessi secondo il titolo giudiziale e le disposizioni di legge applicabili; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    Sono richiamati quali parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti sul credito riconosciuto dal giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della condanna alle spese e del richiamo alla disciplina civilistica applicabile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario non costituisce nuovamente il diritto sostanziale, ma mira a renderne effettivo il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
  • Quando l'amministrazione non dimostri l'integrale adempimento di un giudicato che la obbliga al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può dichiararne l'inottemperanza, assegnare un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La quantificazione del credito indicata dal ricorrente non vincola definitivamente l'amministrazione nel giudizio di ottemperanza: capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati in concreto sulla base del titolo giudiziale e delle norme applicabili.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni dello Stato deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro; una volta decorso, l'inerzia dell'amministrazione può essere fatta valere mediante ottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico la cui attività commissariale rientri nei compiti istituzionali connessi alla gestione della spesa pubblica; in tal caso non è dovuto un compenso ulteriore per l'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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