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Sentenza

Sentenza n. 391/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione del decreto di rigetto notificato in data 18.12.24, istanza art.103 comma 1 DL 34/2020 presentata in data 22.07.20, prot. P-MI/L/N/2020/123073

Giustizia amministrativa202500832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione, contestando per violazione di legge ed eccesso di potere i presupposti fattuali e giuridici della decisione amministrativa. L'amministrazione aveva ritenuto insufficiente il requisito reddituale del datore di lavoro, considerando la domanda come seconda istanza presentata dallo stesso datore e applicando una soglia di 40.000 euro di reddito personale oppure di 54.000 euro di reddito familiare. Il ricorrente ha dedotto che la normativa non consente di moltiplicare automaticamente la soglia minima reddituale in relazione al numero dei lavoratori da regolarizzare e che avrebbe dovuto essere svolta una valutazione concreta della congruità della capacità economica del datore di lavoro rispetto al numero delle istanze.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata adottata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha annullato il provvedimento di rigetto. Il giudice ha rilevato che la disciplina stabilisce una soglia minima per la presentazione anche di una sola istanza, ma non prevede la sua automatica moltiplicazione per il numero dei lavoratori. Inoltre, l'art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020, in caso di pluralità di istanze dello stesso datore, rimette all'Ispettorato territoriale del lavoro la valutazione della congruità della capacità economica in rapporto al numero delle richieste; tale giudizio non può ridursi a una mera operazione matematica. Dagli atti non risultava che l'Ispettorato avesse effettuato una valutazione specifica. Il provvedimento era quindi viziato da istruttoria inadeguata e da erronea interpretazione della disciplina. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare cui si riferiva l'istanza del ricorrente.

  • art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020

    congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate

    In presenza di più istanze dello stesso datore di lavoro, impone una valutazione concreta della congruità della capacità economica rispetto al numero delle richieste; tale valutazione non può essere sostituita dalla moltiplicazione automatica della soglia reddituale.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, quando il contraddittorio è integro e le questioni sono esaurientemente trattate.

Massime di principio

  • La soglia reddituale minima prevista per la presentazione di un'istanza di emersione non può essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da regolarizzare in assenza di una specifica previsione normativa.
  • Quando lo stesso datore di lavoro presenta più istanze di emersione, la verifica della congruità della sua capacità economica rispetto al numero delle richieste richiede una valutazione concreta e individualizzata, non riducibile a un mero calcolo aritmetico.
  • Il rigetto di una domanda di emersione è illegittimo quando l'amministrazione si fonda sull'insufficienza reddituale determinata mediante un'automatica moltiplicazione della soglia e non documenta lo svolgimento della specifica valutazione di congruità demandata all'Ispettorato territoriale del lavoro.
  • La Prefettura, pur avvalendosi dell'istruttoria dell'Ispettorato territoriale del lavoro, resta competente ad adottare il provvedimento finale e deve assicurarsi che l'istruttoria contenga una valutazione effettiva della capacità economica del datore di lavoro in rapporto alle istanze presentate.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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