Cassazione Civile, Ordinanza n. 12532/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva ricevuto un avviso di accertamento per omessa denuncia e omesso pagamento della TARSU relativa ad aree esterne per più annualità; l'avviso non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. Successivamente il Comune aveva notificato un'ingiunzione di pagamento comprensiva di tributo, sanzioni, interessi e costi di gestione. La società aveva impugnato l'ingiunzione sostenendo, da un lato, che la pretesa fosse decaduta perché il Comune avrebbe dovuto riscuotere senza previo avviso di accertamento e, dall'altro, che l'ingiunzione fosse viziata perché gli interessi e i costi di gestione erano indicati in modo unitario e non ripartiti per annualità, con conseguente necessità di annullamento integrale dell'atto. Il ricorso per cassazione riproponeva due censure: violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 72 d.lgs. 507/1993 per la struttura dell'ingiunzione; travisamento del fatto e violazione dell'art. 72 d.lgs. 507/1993 per avere la CTR ritenuto tempestiva la riscossione nonostante la pretesa fosse, secondo la ricorrente, già decaduta.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che quando il Comune procede con avviso di accertamento per omessa denuncia o omesso versamento si applica il termine decadenziale quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, l. 296/2006 per la notifica degli avvisi, e il successivo termine di cui al comma 163 per la riscossione coattiva dopo il consolidamento dell'accertamento; nel caso concreto l'ingiunzione era stata notificata entro il termine utile, essendo l'accertamento stato notificato il 17 febbraio 2012 e l'ingiunzione il 16 dicembre 2014. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché il ricorso non chiariva adeguatamente quale errore di diritto fosse imputato alla sentenza impugnata né come la questione fosse stata dedotta in appello. Di conseguenza il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
norma richiamata come presupposto della denuncia TARSU, la cui omissione o incompletezza legittima l'accertamento dell'ente
art. 71 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
consente l'emissione dell'avviso di accertamento in caso di omessa denuncia o denuncia infedele/incompleta
art. 72 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
in caso di denuncia presentata e non contestata, consente la liquidazione diretta e l'iscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento; la facoltà è eccezionale e non estensibile
art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
per i tributi locali, gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio vanno notificati entro il quinto anno successivo, termine che sostituisce quello triennale previgente
art. 1, comma 163, l. 27 dicembre 2006, n. 296
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
per la riscossione coattiva dei tributi locali il titolo esecutivo va notificato entro il termine indicato, riferito alla fase successiva all'accertamento definitivo
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dalla disciplina sulla contestazione/irrogazione delle sanzioni entro i termini di accertamento
art. 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dalla disciplina sulla contestazione/irrogazione delle sanzioni entro i termini di accertamento
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
impone l'onere di specificità dei motivi del ricorso per cassazione
art. 360, primo comma, c.p.c.
il motivo deve essere ricondotto con chiarezza a uno dei motivi di impugnazione tipizzati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di TARSU, l'art. 72 d.lgs. 507/1993 consente la liquidazione diretta e l'iscrizione a ruolo solo in ipotesi eccezionali, quando la base dati sia già interamente acquisita e non vi sia omessa o infedele dichiarazione; in tali casi non è necessario il previo avviso di accertamento.
- Quando il Comune procede invece con accertamento per omessa denuncia o omesso versamento, si applica il termine decadenziale previsto dalla disciplina dei tributi locali per la notifica dell'avviso di accertamento, e la successiva riscossione coattiva è soggetta al distinto termine decorrente dal definitivo consolidamento dell'accertamento.
- Il dies a quo della riscossione non coincide con la mera maturazione del tributo quando l'ente esercita correttamente la potestà accertativa: la riscossione segue l'accertamento e i relativi termini decorrono dalla definitività di quest'ultimo.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se non indica con chiarezza la norma violata, il contenuto precettivo della stessa e il confronto tra tale precetto e la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'onere di specificità del ricorso per cassazione richiede che il motivo sia immediatamente riconducibile a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; non è consentito demandare alla Corte un'attività esplorativa per ricostruire la censura.
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