Direttiva 2014/66
Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce una disciplina armonizzata per l’ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi trasferiti temporaneamente all’interno di gruppi di imprese, con un permesso ICT unico e regole comuni per mobilità, diritti e controlli. Mira a semplificare le procedure, favorire la competitività delle imprese e garantire al contempo condizioni di lavoro, parità di trattamento e tutele procedurali. Prevede inoltre norme specifiche per la mobilità tra Stati membri, per il ricongiungimento familiare e per le sanzioni in caso di abusi o violazioni. Il termine di recepimento è fissato al 29 novembre 2016.
Condizioni di ingresso, soggiorno e mobilità intra-UE dei cittadini di paesi terzi trasferiti temporaneamente all'interno di gruppi multinazionali (ICT)
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini di paesi terzi che, trovandosi al di fuori del territorio degli Stati membri al momento della domanda, chiedono o ottengono l’ammissione nell’UE nell’ambito di un trasferimento intra-societario in qualità di dirigenti, personale specializzato o dipendenti in tirocinio. Copre sia il primo ingresso e soggiorno nello Stato membro che rilascia il permesso ICT, sia la mobilità verso uno o più secondi Stati membri per soggiorni di breve o lunga durata. Sono esclusi, tra gli altri, ricercatori ai sensi della direttiva 2005/71/CE, lavoratori distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE, lavoratori autonomi, lavoratori inviati da agenzie di somministrazione/intermediazione, studenti a tempo pieno e tirocinanti di breve durata nell’ambito degli studi, nonché i cittadini di paesi terzi che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini UE in forza di accordi internazionali. La direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di rilasciare altri titoli di soggiorno per lavoro a soggetti non rientranti nel suo campo di applicazione e non si applica a Regno Unito, Irlanda e Danimarca secondo i protocolli allegati.
Direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari
La direttiva istituisce un quadro armonizzato per l’ammissione di cittadini di paesi terzi trasferiti temporaneamente all’interno di gruppi multinazionali, con finalità di semplificazione amministrativa, attrazione di competenze e promozione della competitività dell’Unione. I considerando evidenziano l’esigenza di una procedura trasparente e semplificata, la tutela del mercato del lavoro e della parità di trattamento, nonché la necessità di prevenire abusi e garantire controlli effettivi.
Obiettivi e impianto generale
La direttiva mira a disciplinare in modo uniforme:
- le condizioni di ingresso e soggiorno per periodi superiori a 90 giorni nello Stato membro di prima ammissione;
- i diritti del lavoratore trasferito e dei suoi familiari;
- la mobilità intra-UE verso uno o più secondi Stati membri.
L’impianto si fonda su un permesso specifico, il permesso ICT, e su un secondo titolo per la mobilità di lunga durata, il permesso "mobile ICT". La direttiva non armonizza in modo generale il diritto dell’immigrazione economica, ma fissa standard minimi vincolanti per il risultato da raggiungere, lasciando agli Stati membri margini di scelta sulle forme procedurali e su alcune condizioni ulteriori, nei limiti espressamente previsti.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 circoscrive l’applicazione ai cittadini di paesi terzi che, al momento della domanda, soggiornano fuori dal territorio degli Stati membri e chiedono di essere ammessi o sono già stati ammessi come dirigenti, personale specializzato o dipendenti in tirocinio nell’ambito di un trasferimento intra-societario.
Sono esclusi, tra gli altri:
- i ricercatori ai sensi della direttiva 2005/71/CE;
- i soggetti coperti da accordi internazionali che garantiscono libertà di circolazione equivalenti a quelle dei cittadini UE;
- i lavoratori distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori inviati da agenzie di somministrazione o organismi analoghi;
- gli studenti a tempo pieno e i tirocinanti di breve durata nell’ambito degli studi.
Resta salvo il diritto degli Stati membri di rilasciare altri permessi di soggiorno per motivi di lavoro a soggetti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 è centrale perché uniforma le nozioni operative. In particolare, definisce:
- il trasferimento intra-societario come distacco temporaneo a fini professionali o di formazione tra impresa estera e entità ospitante dell’UE appartenente allo stesso gruppo;
- il lavoratore ICT come il cittadino di paese terzo oggetto di tale trasferimento;
- l’entità ospitante come la struttura stabilita nello Stato membro di destinazione;
- le categorie di dirigente, personale specializzato e dipendente in tirocinio;
- il permesso ICT e il permesso "mobile ICT";
- il primo Stato membro e il secondo Stato membro;
- la procedura unica di domanda e la nozione di gruppo di imprese.
Per gli operatori italiani, queste definizioni sono essenziali per verificare la corretta qualificazione del rapporto e la compatibilità con i requisiti del trasferimento.
Condizioni di ammissione
L’articolo 5 elenca i criteri di ammissione che devono essere soddisfatti dal richiedente o dall’entità ospitante. Le condizioni riguardano anzitutto l’appartenenza delle entità allo stesso gruppo e un pregresso periodo minimo di lavoro nel gruppo:
- da 3 a 12 mesi ininterrotti per dirigenti e personale specializzato;
- da 3 a 6 mesi ininterrotti per dipendenti in tirocinio.
La domanda deve essere corredata da contratto di lavoro e, se necessario, lettera di incarico con indicazione di durata, sedi, mansioni, retribuzione, condizioni di lavoro e prova del rientro nell’impresa del paese terzo al termine del trasferimento. Devono inoltre essere provate le qualifiche professionali o il diploma universitario richiesto, il rispetto di eventuali requisiti per professioni regolamentate, un documento di viaggio valido e una copertura assicurativa adeguata.
Gli Stati membri possono richiedere:
- presentazione dei documenti in lingua ufficiale nazionale;
- indicazione dell’indirizzo nello Stato membro;
- prova di risorse sufficienti per il mantenimento del lavoratore e dei familiari;
- una convenzione di tirocinio per i dipendenti in tirocinio.
È inoltre prevista la non ammissione in caso di minaccia per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica.
Durata del trasferimento e limiti temporali
L’articolo 12 stabilisce che la durata massima del trasferimento intra-societario è:
- di 3 anni per dirigenti e personale specializzato;
- di 1 anno per i dipendenti in tirocinio.
Alla scadenza, il lavoratore deve lasciare il territorio degli Stati membri salvo ottenimento di un diverso titolo di soggiorno ai sensi del diritto UE o nazionale. Gli Stati membri possono inoltre imporre un intervallo fino a 6 mesi tra la fine della durata massima e una nuova domanda relativa allo stesso soggetto nello stesso Stato membro.
Permesso ICT e modalità di rilascio
Se la domanda è accolta, l’autorità competente rilascia il permesso ICT conformemente al modello uniforme del regolamento (CE) n. 1030/2002. Nel campo "tipo di permesso" va indicato "ICT"; gli Stati membri possono aggiungere un’indicazione nella propria lingua e informazioni supplementari su supporto cartaceo o elettronico.
La direttiva precisa che non devono essere rilasciati permessi aggiuntivi, e in particolare non devono essere richiesti permessi di lavoro separati. Lo Stato membro interessato deve inoltre agevolare l’ottenimento del visto necessario quando richiesto.
Procedura, termini e garanzie procedurali
L’articolo 15 prevede che l’autorità decida sulla domanda o sul rinnovo entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa. Se la documentazione è incompleta, l’autorità può chiedere integrazioni e il termine resta sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste.
La direttiva impone che:
- il diniego, la non ammissione, il mancato rinnovo o la revoca siano motivati per iscritto;
- i provvedimenti siano impugnabili secondo il diritto nazionale;
- nella notifica siano indicati l’autorità giurisdizionale o amministrativa competente e i termini per il ricorso.
La domanda di rinnovo può essere presentata prima della scadenza; gli Stati membri possono fissare un termine massimo di 90 giorni prima della scadenza per proporla. Se il titolo scade durante il procedimento di rinnovo, il lavoratore può restare nel territorio fino alla decisione finale; ove previsto dal diritto nazionale, può essere rilasciato un titolo provvisorio.
Rifiuto, revoca e non rinnovo
Gli articoli 7 e 8 disciplinano i casi in cui il permesso deve o può essere negato, revocato o non rinnovato. Il rifiuto è obbligatorio in presenza di:
- mancato rispetto dei criteri di ammissione;
- documentazione fraudolenta, falsificata o alterata;
- entità ospitante costituita principalmente per facilitare l’ingresso ICT;
- raggiungimento della durata massima.
Ulteriori motivi facoltativi includono violazioni in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro, liquidazione o inattività dell’impresa, e finalità o effetti di interferenza in vertenze o negoziati sindacali. La revoca e il mancato rinnovo seguono logiche analoghe e possono essere disposti anche per il mancato rispetto delle regole di mobilità.
In ogni caso, la decisione deve rispettare il principio di proporzionalità e tener conto delle circostanze specifiche del caso.
Sanzioni, controlli e responsabilità dell’entità ospitante
La direttiva impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni. L’entità ospitante può essere considerata responsabile per inosservanza delle condizioni di ingresso, soggiorno e mobilità; gli Stati membri devono inoltre adottare misure di prevenzione degli abusi, incluse attività di monitoraggio, valutazione e, ove opportuno, ispezione.
Resta salva la possibilità per gli Stati membri di applicare sanzioni nazionali al datore di lavoro stabilito in paese terzo e di intervenire nei casi di lavoro non dichiarato o occupazione illegale.
Diritti del titolare del permesso ICT
Durante la validità del permesso ICT, il titolare ha almeno:
- diritto di ingresso e soggiorno nel primo Stato membro;
- libertà di circolazione interna nel territorio del primo Stato membro secondo il diritto nazionale;
- diritto di svolgere l’attività lavorativa autorizzata presso le entità ospitanti del gruppo nel primo Stato membro.
Tali diritti si estendono al secondo Stato membro secondo le regole sulla mobilità intra-UE.
Parità di trattamento
L’articolo 18 stabilisce che i lavoratori ICT debbano ricevere almeno il trattamento previsto per i lavoratori distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE in relazione alle condizioni di occupazione nello Stato membro di prestazione.
Inoltre, devono beneficiare di parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro per:
- libertà di associazione e adesione sindacale o professionale;
- riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali;
- accesso alla sicurezza sociale nei settori di cui al regolamento (CE) n. 883/2004, salvo applicazione del diritto del paese di origine o di accordi bilaterali;
- pagamento di pensioni legali maturate in precedenza e trasferite verso un paese terzo;
- accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico, con esclusione delle procedure per l’alloggio e dei servizi degli uffici pubblici per l’impiego.
Gli Stati membri possono escludere, per i soggiorni non superiori a nove mesi, la parità relativa alle prestazioni familiari. La direttiva non armonizza la sicurezza sociale, ma introduce il principio di parità di trattamento nei limiti indicati.
Familiari e ricongiungimento familiare
L’articolo 19 estende ai familiari il beneficio della direttiva 2003/86/CE nel primo Stato membro e, in caso di mobilità di lunga durata, anche nel secondo Stato membro.
Sono previste deroghe favorevoli, tra cui:
- assenza del requisito di prospettiva stabile di soggiorno o di periodo minimo di soggiorno;
- applicazione delle misure di integrazione solo dopo il ricongiungimento;
- rilascio dei permessi familiari entro 90 giorni dalla domanda completa;
- durata del permesso familiare di regola collegata alla scadenza del permesso ICT o mobile ICT;
- diritto dei familiari ad accedere al lavoro dipendente o autonomo nello Stato membro che rilascia il loro permesso.
Mobilità intra-unionale di breve durata
L’articolo 21 disciplina la mobilità di breve durata. Il titolare di un permesso ICT valido può soggiornare e lavorare in un secondo Stato membro per un massimo di 90 giorni in ciascun periodo di 180 giorni per Stato membro, presso altra entità dello stesso gruppo.
Il secondo Stato membro può imporre una notifica da parte dell’entità ospitante o del gruppo e può richiedere documenti e informazioni, tra cui:
- prova dell’appartenenza al gruppo;
- contratto di lavoro e lettera di incarico;
- documentazione per professioni regolamentate;
- documento di viaggio;
- durata prevista e date della mobilità.
La mobilità può iniziare secondo il momento della notifica. Il secondo Stato membro può opporsi entro 20 giorni se non risultano rispettate le condizioni richieste, se i documenti sono fraudolenti o se è stata raggiunta la durata massima. In caso di opposizione, il lavoratore non può lavorare nel secondo Stato membro; se la mobilità è già iniziata, si applicano le regole dell’articolo 23. Restano esclusi i soggetti pericolosi per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica.
Mobilità intra-unionale di lunga durata
Per soggiorni superiori a 90 giorni per Stato membro, l’articolo 22 lascia al secondo Stato membro una scelta:
- applicare direttamente l’articolo 21 e consentire la permanenza sulla base del permesso ICT del primo Stato membro;
- oppure seguire una procedura specifica di domanda.
Se viene scelta la procedura specifica, il secondo Stato membro può richiedere parte della documentazione già prevista per la domanda iniziale, deve decidere entro 90 giorni e non può imporre l’uscita dal territorio dell’UE né un obbligo di visto per presentare la domanda. Il lavoratore può continuare a lavorare fino alla decisione, a condizione che il periodo di mobilità breve e la validità del permesso originario non siano scaduti e, se richiesto, che la domanda completa sia stata depositata almeno 20 giorni prima dell’inizio della mobilità. In caso di esito favorevole, viene rilasciato il permesso "mobile ICT".
Cooperazione amministrativa, Schengen e reingresso
La direttiva prevede punti di contatto nazionali per l’attuazione delle disposizioni sulla mobilità e sulla cooperazione fra autorità competenti, con preferenza per lo scambio elettronico di informazioni. Sono disciplinate anche le interazioni con l’acquis di Schengen: in caso di attraversamento di frontiere esterne da parte di titolari di permessi rilasciati da Stati non pienamente Schengen, il secondo Stato membro può chiedere prove della destinazione ICT; gli Stati membri Schengen consultano il SIS e rifiutano l’ingresso o si oppongono alla mobilità in presenza di segnalazioni pertinenti.
Se il secondo Stato membro ordina l’immediata cessazione dell’attività o l’uscita del lavoratore per i casi previsti, il primo Stato membro deve autorizzare senza indugio e senza formalità il reingresso del lavoratore e, se del caso, dei familiari, anche se il permesso originario è scaduto o revocato durante la mobilità.
Statistiche, relazione della Commissione e recepimento
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione statistiche annuali su permessi ICT e mobile ICT rilasciati per la prima volta, notifiche di mobilità, rinnovi e revoche, disaggregate per cittadinanza, durata del titolo e, ove possibile, settore economico e posizione. Il primo anno di riferimento è il 2017 e la trasmissione va effettuata entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
La Commissione deve presentare una relazione ogni tre anni, per la prima volta entro il 29 novembre 2019, valutando in particolare il funzionamento della mobilità intra-UE, eventuali abusi e l’interazione con l’acquis di Schengen.
Il termine di recepimento è fissato al 29 novembre 2016. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle misure nazionali adottate e delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
La direttiva disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno per periodi superiori a 90 giorni nel territorio degli Stati membri dei cittadini di paesi terzi trasferiti intra-societariamente, nonché i loro diritti e quelli dei familiari. Regola anche l’ingresso, il soggiorno e il lavoro in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato per primo il permesso ICT (art. 1).
Ambito di applicazione ed esclusioni
Si applica ai cittadini di paesi terzi impiegati come dirigenti, personale specializzato o dipendenti in tirocinio che soggiornano fuori dall’UE al momento della domanda o che sono già stati ammessi in base alla direttiva (art. 2). Sono escluse varie categorie, tra cui ricercatori, distaccati ex direttiva 96/71/CE, autonomi, interinali, studenti e tirocinanti di breve durata; resta salvo il potere degli Stati membri di rilasciare altri permessi nazionali per lavoro (art. 2, parr. 2-3).
Definizioni chiave
L’art. 3 definisce, tra l’altro, trasferimento intra-societario, lavoratore ICT, entità ospitante, dirigente, personale specializzato, dipendente in tirocinio, permesso ICT, permesso mobile ICT, procedura unica di domanda, gruppo di imprese, primo e secondo Stato membro e professione regolamentata.
Criteri di ammissione
L’art. 5 richiede prova dell’appartenenza dell’entità ospitante e dell’impresa estera allo stesso gruppo, un periodo minimo di lavoro nel gruppo immediatamente precedente il trasferimento (da 3 a 12 mesi per dirigenti e specialisti; da 3 a 6 mesi per tirocinanti), un contratto di lavoro e, se necessario, una lettera di incarico con durata, sede, mansioni, retribuzione e rientro, oltre a qualifiche/esperienza o diploma universitario, eventuali requisiti per professioni regolamentate, documento di viaggio valido e copertura assicurativa. Gli Stati membri possono richiedere lingua ufficiale, indirizzo nel territorio, risorse sufficienti e convenzione di tirocinio; è esclusa l’ammissione in caso di minaccia per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica.
Durata massima del soggiorno e intervallo tra domande
La durata massima del trasferimento è di 3 anni per dirigenti e personale specializzato e di 1 anno per tirocinanti; al termine il lavoratore lascia l’UE salvo altro titolo di soggiorno (art. 12, par. 1). Gli Stati membri possono imporre un intervallo fino a 6 mesi prima di una nuova domanda relativa allo stesso soggetto nello stesso Stato membro (art. 12, par. 2).
Permesso ICT e forma del titolo
Se la domanda è accolta, il lavoratore riceve un permesso ICT conforme al modello uniforme del regolamento (CE) n. 1030/2002, con dicitura "ICT" nel campo tipo di permesso; gli Stati membri possono aggiungere indicazioni nazionali e informazioni supplementari in forma cartacea o elettronica. Non devono rilasciare permessi aggiuntivi, in particolare permessi di lavoro separati (art. 13).
Procedura, decisione e garanzie
Gli Stati membri decidono sulla domanda o sul rinnovo entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa; possono sospendere il termine se servono integrazioni (art. 15). La decisione negativa, il rigetto del rinnovo o la revoca devono essere motivati per iscritto e sono impugnabili secondo il diritto nazionale; il richiedente può presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza e, se il titolo scade durante il rinnovo, è autorizzato a restare fino alla decisione (art. 15). Possono essere previste tasse, purché non sproporzionate o eccessive (art. 16).
Motivi di rifiuto, revoca e non rinnovo
Il rifiuto è obbligatorio in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissione, frode documentale, entità ospitante costituita principalmente per agevolare l’ingresso ICT o raggiungimento della durata massima (art. 7). Ulteriori motivi consentono il rifiuto, tra cui violazioni fiscali, previdenziali, del lavoro, liquidazione o inattività dell’impresa e interferenza in vertenze sindacali. La revoca o il mancato rinnovo seguono logiche analoghe, includendo anche l’uso del titolo per fini diversi e la mancata osservanza delle regole di mobilità (art. 8).
Sanzioni e controlli
Gli Stati membri possono ritenere responsabile l’entità ospitante per inosservanze in materia di ingresso, soggiorno e mobilità e devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, oltre a misure di monitoraggio, valutazione e ispezione (artt. 9 e 23). È mantenuta la facoltà di applicare sanzioni nazionali al datore di lavoro stabilito in paese terzo.
Parità di trattamento e sicurezza sociale
I lavoratori ICT godono almeno delle condizioni di occupazione previste per i lavoratori distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE nello Stato in cui lavorano (art. 18, par. 1). Inoltre, beneficiano di parità di trattamento in materia di libertà sindacale, riconoscimento delle qualifiche, sicurezza sociale, pensioni legali e accesso ai beni e servizi pubblici, con alcune limitazioni, tra cui l’esclusione delle procedure di accesso all’alloggio e dei servizi degli uffici pubblici per l’impiego; per le prestazioni familiari gli Stati membri possono prevedere una deroga per soggiorni non superiori a nove mesi (art. 18, parr. 2-3).
Ricongiungimento familiare
La direttiva 2003/86/CE si applica ai familiari nel primo Stato membro e, per la mobilità di lunga durata, anche nel secondo Stato membro, con deroghe favorevoli: niente requisito di prospettiva stabile o soggiorno minimo, eventuali misure di integrazione solo dopo il ricongiungimento, decisione entro 90 giorni e diritto dei familiari all’accesso al lavoro dipendente o autonomo nello Stato che rilascia il permesso familiare (art. 19).
Mobilità intra-UE di breve e lunga durata
Il titolare di un permesso ICT valido può entrare, soggiornare e lavorare in uno o più secondi Stati membri alle condizioni degli artt. 21 e 22 (art. 20). La mobilità di breve durata consente fino a 90 giorni per ciascun periodo di 180 giorni per Stato membro, con possibile obbligo di notifica e facoltà di opposizione del secondo Stato membro entro 20 giorni in casi tassativi; la mobilità di lunga durata oltre i 90 giorni può essere regolata dal secondo Stato membro mediante procedura propria o applicazione diretta della mobilità breve, con decisione entro 90 giorni, esenzione dall’obbligo di lasciare l’UE per presentare domanda e rilascio del permesso "mobile ICT" in caso di esito positivo (artt. 21-22).
Cooperazione amministrativa, Schengen e reingresso
Sono previsti punti di contatto nazionali per lo scambio di informazioni via elettronica e la cooperazione sull’attuazione delle regole di mobilità e controllo (art. 26). In caso di revoca del permesso o violazioni durante la mobilità, il secondo Stato membro può ordinare la cessazione immediata dell’attività e l’uscita dal territorio; il primo Stato membro deve autorizzare senza indugio il reingresso del lavoratore e, se del caso, dei familiari (art. 23). Sono previste verifiche con il sistema d’informazione Schengen e regole coerenti con l’acquis di Schengen.
Statistiche, relazioni e recepimento
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione statistiche annuali sui permessi ICT e mobile ICT, sulle notifiche di mobilità e, per quanto possibile, su rinnovi e revoche; il primo anno di riferimento è il 2017 e la trasmissione avviene entro sei mesi dalla fine dell’anno (art. 24). La Commissione presenta una relazione almeno ogni tre anni, la prima entro il 29 novembre 2019, con focus sul funzionamento della mobilità intra-UE e sugli usi impropri (art. 25). Il recepimento va effettuato entro il 29 novembre 2016 (art. 27); la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE (art. 28).
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