Ordinanza n. 358/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta per servizi di architettura e ingegneria, con contestazione dei punteggi attribuiti alle offerte e della mancata esclusione dell’aggiudicatario; diniego parziale di accesso agli atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, l’aggiudicazione della procedura aperta indetta dal Comune di Palermo per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia degli atti. Ha contestato, in particolare, la decurtazione di 4,80 punti operata sulla propria offerta tecnica per il subcriterio 1.2.2, sostenendo che si trattasse di un errore materiale e chiedendo la riformulazione della graduatoria sulla base dei punteggi ritenuti corretti. Ha inoltre contestato l’attribuzione dei punteggi tecnici agli altri raggruppamenti e la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario, chiedendo anche la verifica dei requisiti e dei servizi dichiarati. È stata altresì impugnata la nota comunale di riscontro all’istanza di accesso agli atti, con domanda di accertamento del diritto di accesso. In caso di stipulazione del contratto, sono state chieste la declaratoria di inefficacia o l’annullamento del contratto, l’aggiudicazione in favore della ricorrente e il subentro, nonché il risarcimento in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In questa fase sommaria ha ritenuto che l’asserito errore materiale apparisse riconducibile non a una mera trascrizione errata di punteggi già formati, ma alla valutazione complessiva delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice, espressione di discrezionalità tecnica. Ha inoltre ritenuto, prima facie, coerenti con la lex specialis e con l’attività istruttoria della commissione sia la decurtazione di 4,80 punti applicata all’offerta della ricorrente, sia i punteggi attribuiti agli altri raggruppamenti. Tali valutazioni non sono apparse sindacabili in sede cautelare in assenza di macroscopica illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o delle risultanze istruttorie, ipotesi non immediatamente percepibili. Il giudizio sull’accesso è stato rinviato all’udienza camerale del 7 luglio 2026 e la discussione del merito all’udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 36/2023
> soglia di rilevanza europea
Richiamato per qualificare l’importo della procedura di affidamento come superiore alla soglia di rilevanza europea.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la qualificazione di una contestata erroneità del punteggio come mero errore materiale richiede che si tratti di una semplice trascrizione errata di dati valutativi già formati; quando il risultato deriva dalla valutazione complessiva delle offerte, la questione attiene all’esercizio della discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice.
- Le valutazioni tecniche della commissione di gara sono sindacabili dal giudice amministrativo, anche nella fase cautelare, soltanto in presenza di profili immediatamente riconoscibili di macroscopica illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o delle risultanze istruttorie.
- La coerenza prima facie dei punteggi attribuiti con la lex specialis e con l’istruttoria svolta dalla commissione esclude, in assenza di evidenti anomalie, la sussistenza del fumus boni iuris necessario per la sospensione cautelare dell’aggiudicazione.
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