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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3687/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato la sentenza del 7/2/2023 che aveva assolto l'imputato dall'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 lamentando la totale assenza di motivazione (anche grafica) della pronuncia assolutoria, con la conseguente violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e la nullità del provvedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: la sentenza impugnata è stata annullata per nullità dovuta al difetto assoluto di motivazione e rinviata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona. La Corte ha inoltre affermato che, in caso di mancanza assoluta di motivazione nel giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve redigere ex novo la motivazione e ha una devoluzione totale del merito, potendo quindi riesaminare integralmente la vicenda. È stata dunque respinta, nella sostanza, la richiesta difensiva di annullamento senza rinvio al primo grado, allineandosi alla giurisprudenza prevalente che prescrive il rinvio al giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Imposizione dell'obbligo di motivazione per le sentenze; la mancata motivazione integra una nullità del provvedimento utilizzata come vizio sanzionabile con annullamento.

  • art. 604 c.p.p.

    Richiamato per chiarire che la mancanza assoluta di motivazione non rientra tassativamente tra i casi per i quali il giudice d'appello deve dichiarare nullità e trasmettere gli atti al primo grado; ne consegue che il giudice d'appello può decidere nel merito e redigere la motivazione mancante, esercitando una devoluzione totale del merito.

Massime di principio

  • La totale assenza di motivazione in una sentenza assolutoria comporta la nullità del provvedimento e legittima il ricorso del Pubblico ministero in Cassazione (anche se non è possibile articolare motivi specifici di doglianza).
  • Se la Cassazione annulla per difetto assoluto di motivazione, il rinvio avviene di regola alla Corte d'appello, che deve redigere ex novo la motivazione e ha poteri di esame pieno e totale del merito (devoluzione totale).
  • L'opzione difensiva di chiedere l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (orientamento più antico) è possibile in alcune ipotesi, ma la giurisprudenza prevalente favorisce il rinvio alla Corte d'appello affinché questa componga e motivi integralmente la decisione.
  • Solo quando esiste una motivazione (anche se debole) le parti possono articolare un interesse concreto all'impugnazione basato su specifici motivi; l'assenza totale di motivazione impedisce tale articolazione ma non elimina l'interesse del PM a impugnare per evitare il passaggio in giudicato di una pronuncia nulla.
  • In casi analoghi, il giudice d'appello non è meramente vincolato a verificare la regolarità formale: ha il dovere di esaminare il merito e di fornire una motivazione esauriente sotto tutti i profili.

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