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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07483/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha quindi applicato le conseguenze di legge: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che la censura investiva esclusivamente il trattamento sanzionatorio: si lamentava che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato la parziale assoluzione relativa al segmento di detenzione di sostanze stupefacenti destinata allo spaccio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la pena era già stata determinata nei minimi di legge, con conseguente genericità della doglianza.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie contestata è stata qualificata come reato in materia di stupefacenti di lieve entità ex comma 5; il ricorso non ha inciso sulla qualificazione giuridica ma solo sul trattamento sanzionatorio.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a contestare il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la pena è stata già determinata nei minimi di legge, la doglianza che invochi una ulteriore riduzione senza indicare un concreto vizio della motivazione è priva di specificità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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