Sentenza n. 4360/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 1964/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NOLA, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT. FUCCI, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 5896/2022, PUBBLICATA IN DATA 27/12/2023, NOTIFICATA IN DATA 11/02/2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero in data 11 febbraio 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio di 500 euro annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento spontaneo. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto dovuto, con accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza. Ha verificato il rispetto del termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza e dei termini processuali applicabili, nonché la rituale notificazione della sentenza ottemperanda e il decorso infruttuoso dei 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio può essere ormai decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la prestazione ha natura fungibile e l'amministrazione non può invocare a proprio vantaggio il decorso del termine derivante dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, reperire lo stanziamento, assumere gli impegni, liquidare, ordinare e pagare la spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimi impedimenti all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La norma consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il termine non adempiuto non impedisce l'accoglimento dell'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine stabilito dal giudice per fruire di un beneficio economico è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può avvalersi del proprio inadempimento per sottrarsi all'esecuzione del giudicato né opporre l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di disponibilità di cassa come impedimenti legittimi al pagamento dovuto in esecuzione della decisione.
- Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un obbligo pecuniario può essere investito dei poteri necessari per allocare le somme in bilancio e compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →