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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14274/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che aveva accolto il reclamo del detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di poter utilizzare fornello a gas, pentolame e accessori per la cottura dei cibi anche nelle ore notturne (dalle 24.00 alle 7.00). Il Ministero deduce errata applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario e sostiene che la previsione di fasce orarie per la cottura costituisce una misura organizzativa legittima, finalizzata al contemperamento delle esigenze di convivenza, sicurezza e logistica nelle sezioni 41-bis, e non una misura meramente afflittiva o discriminatoria; il Tribunale avrebbe illegittimamente sostituito il proprio giudizio alla discrezionalita' dell'Amministrazione penitenziaria

La decisione

Il ricorso e' stato ritenuto fondato. La Corte ha richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo i quali e' legittima la regolamentazione che stabilisca divieti o fasce orarie per la cottura dei cibi per i soli detenuti sottoposti al regime 41-bis quando tali limitazioni trovino plausibile giustificazione in specifiche esigenze logistiche, organizzative o di sicurezza. Nel caso concreto il Tribunale di Sorveglianza non ha fornito argomenti concreti a sostegno della presunta discriminazione o irragionevolezza della disciplina adottata dall'Amministrazione penitenziaria, la quale aveva motivato le fasce orarie con ragioni logistiche e di gestione (es. evitare concentrazione di fumi, esigenze di controllo, carenze di organico). La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse una indebita invasione dell'ambito discrezionale amministrativo e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza

Norme richiamate

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ordinamento penitenziario

    La disposizione e' rilevata nel quadro delle competenze regolamentari e trattamentali; il giudice ha ritenuto che la regolamentazione di modalita' di esercizio di diritti, compresa l'individuazione di fasce orarie, rientri nelle possibili misure organizzative legittime se giustificate

  • art. 1 Ordinamento penitenziario

    Principi generali dell'ordinamento penitenziario richiamati per bilanciare esigenze di trattamento rieducativo con misure organizzative e di sicurezza

  • art. 35-bis Ordinamento penitenziario

    Norma citata nel contesto delle regole sul trattamento e sulle misure applicabili; interpretata come compatibile con regolazioni organizzative che non privino il detenuto dell'alimentazione sana

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Il regime speciale 41-bis giustifica, in presenza di motivate esigenze logistiche e di sicurezza, differenziazioni nelle modalita' di esercizio di alcuni diritti; le limitazioni possono incidere su diritti trasformandoli in interessi legittimi nella misura in cui risultino ragionevoli e proporzionate

  • art. 36, lett. b) DPR 30/06/2000 n. 230

    Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria potestà organizzative nella disciplina interna; la Corte ha ritenuto che il sindacato giudiziario debba essere di legittimità e non di sostituzione dell'opzione organizzativa, salvo manifesta irragionevolezza o discriminazione

Massime di principio

  • La fissazione di fasce orarie per la cottura dei cibi da parte dell'Amministrazione penitenziaria puo' essere legittima quando sia sorretta da concrete e motivate esigenze logistiche, tecniche o di sicurezza
  • La differenziazione di discipline tra detenuti sottoposti a regimi diversi (es. 41-bis vs. comune) non e' automaticamente discriminatoria se risponde a ragioni oggettive e proporzionate; occorre evitare forme surrettizie di ulteriore restrizione punitiva
  • Il sindacato giudiziario sui provvedimenti amministrativi penitenziari deve limitarsi a controlli di legittimita' e ragionevolezza; il giudice non deve sostituirsi all'Amministrazione nell'organizzazione della vita detentiva salvo che emerga manifesta irragionevolezza o violazione di diritti fondamentali
  • Le misure organizzative che incidono sull'esercizio di diritti dei detenuti declassano talora tali diritti a interessi legittimi purché siano proporzionate, ragionevoli e non compromettano esigenze essenziali come una sana alimentazione
  • In fattispecie analoghe l'Amministrazione ha l'onere di documentare e motivare le ragioni logistiche e di sicurezza che giustificano la limitazione oraria; in assenza di tale motivazione le misure possono essere annullate per irragionevolezza o discriminazione
  • Il giudice puo' intervenire e annullare disposizioni amministrative solo se risulta che la regolazione e' arbitraria, manifestamente irragionevole o lesiva di diritti soggettivi fondamentali

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