Sentenza n. 371/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo - del decreto del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del 20 luglio 2022, notificato il 29 luglio 2022, recante l’inflizione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione; - di tutti gli atti del procedimento disciplinare, ivi inclusi: la contestazione degli addebiti in data 26 novembre 2021; la relazione finale del 25 gennaio 2022; il parere del Comandante logistico del 1° febbraio 2022; il verbale della seduta della Commissione di disciplina del 27 giugno 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del decreto del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del 12 ottobre 2022, nella parte in cui, all’art. 2, stabilisce che il procedimento disciplinare di stato avviato con atto del 9 febbraio 2022 in relazione ai fatti sottesi alla sentenza-OMISSIS-del Tribunale militare di -OMISSIS- “verrà rinnovato, ai sensi dell’art. 1373 del codice dell’ordinamento militare, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l’Amministrazione avrà piena conoscenza dell’eventuale annullamento del Decreto -OMISSIS-”; - di tutti gli atti del procedimento amministrativo sotteso al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di perdita del grado per rimozione, con cessazione dal servizio permanente, e successivo decreto di archiviazione parziale del procedimento disciplinare con riserva di rinnovazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, irrogata dopo una condanna penale definitiva per detenzione e trasporto illeciti di cocaina a fini di spaccio, deducendo: la decadenza dell’azione disciplinare per tardiva contestazione degli addebiti, in violazione degli artt. 1392 d.lgs. 66/2010 e 1041 d.P.R. 90/2010; la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 1375 d.lgs. 66/2010, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per contraddittorietà, abnormità e illogicità della sanzione; il difetto di istruttoria e la violazione del giusto procedimento; il difetto di motivazione, in violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 1398 del codice dell’ordinamento militare. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato la previsione, contenuta nel decreto di archiviazione parziale, secondo cui il procedimento disciplinare relativo ad altri fatti sarebbe stato rinnovato entro sessanta giorni dall’eventuale annullamento della sanzione impugnata, deducendo la violazione degli artt. 1373 e 1393 d.lgs. 66/2010. Con i secondi motivi aggiunti ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria e la violazione dei termini del procedimento disciplinare, sostenendo che il provvedimento non avrebbe menzionato la determina con cui l’Amministrazione aveva rinviato l’esame disciplinare all’esito del processo penale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata la censura di tardività, interpretando l’art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010 nel senso che, dopo la riforma del 2016, la pendenza del procedimento penale non impedisce di regola l’avvio, la prosecuzione e la conclusione del procedimento disciplinare. Le eccezioni riguardano i casi di particolare complessità dell’accertamento o di insufficienza degli elementi conoscitivi, nei quali l’Amministrazione può attendere l’esito penale, nonché i fatti commessi nello svolgimento delle funzioni o nell’adempimento di obblighi di servizio, per i quali opera l’obbligo di sospensione previsto dalla legge. Nel caso concreto, la scelta del 15 ottobre 2020 di attendere l’esito penale è stata ritenuta espressione di discrezionalità non manifestamente illogica o irragionevole, considerata la complessità e delicatezza della vicenda. Poiché l’Amministrazione aveva acquisito la sentenza penale irrevocabile il 9 novembre 2021, la contestazione del 26 novembre 2021 è stata considerata tempestiva rispetto al termine di novanta giorni previsto dall’art. 1392 del codice dell’ordinamento militare. Quanto alla gravità della sanzione, il Collegio ha ribadito l’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione in materia disciplinare, sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, evidente sproporzione o abnormità. La detenzione e il trasporto di cocaina a fini di spaccio, unitamente alla detenzione di strumenti destinati alla trattazione di sostanze psicotrope, sono stati ritenuti fatti idonei a ledere gravemente i doveri istituzionali, il prestigio delle Forze Armate e il rapporto fiduciario con l’Amministrazione; la perdita del grado è stata quindi ritenuta proporzionata e rispettosa del gradualismo sanzionatorio. I primi motivi aggiunti sono stati respinti perché l’archiviazione del diverso procedimento era giustificata dall’intervenuta perdita del grado e l’eventuale rinnovazione era subordinata alla reintegrazione in servizio, non verificatasi, con dubbio interesse attuale. I secondi motivi aggiunti sono stati respinti perché l’omessa menzione della determina di rinvio dell’esame disciplinare non incideva sulla motivazione complessiva, ritenuta ampia e adeguata. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1392 d.lgs. 66/2010
Il termine per la contestazione degli addebiti decorre, nel caso in cui l’Amministrazione abbia legittimamente atteso l’esito del processo penale, dalla conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile; nel caso concreto la contestazione è stata ritenuta tempestiva perché effettuata entro novanta giorni dall’acquisizione della sentenza.
art. 1393 d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale
La pendenza del procedimento penale non costituisce più, in via generale, un impedimento all’esercizio dell’azione disciplinare. L’Amministrazione può tuttavia attendere l’esito penale per infrazioni di maggiore gravità quando l’accertamento sia particolarmente complesso o manchino elementi conoscitivi sufficienti; opera inoltre l’obbligo di sospensione per fatti commessi nello svolgimento delle funzioni o nell’adempimento di obblighi di servizio.
art. 1373 d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata quale base normativa per la rinnovazione del procedimento disciplinare; il TAR ha ritenuto legittima la riserva di rinnovazione subordinata all’eventuale reintegrazione in servizio.
art. 1375 d.lgs. 66/2010
Richiamato dal ricorrente in relazione alla proporzionalità della sanzione disciplinare; la censura è stata respinta in ragione dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e della gravità dei fatti.
art. 1398 d.lgs. 66/2010
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto la motivazione del provvedimento ampia e sufficiente.
art. 1041 d.P.R. 90/2010
Richiamato in relazione ai termini del procedimento disciplinare; il TAR non ha ravvisato la dedotta decadenza.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato, poiché il provvedimento indicava i fatti, la loro gravità rispetto allo status militare e la lesione del prestigio delle Forze Armate e del rapporto fiduciario.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell’art. 1393 d.lgs. 66/2010, la pendenza di un procedimento penale relativo ai medesimi fatti non impedisce, di regola, all’Amministrazione militare di avviare, proseguire e concludere il procedimento disciplinare.
- Per le infrazioni punibili con sanzioni disciplinari di stato o con la consegna di rigore, l’Amministrazione può attendere l’esito del procedimento penale quando l’accertamento dei fatti sia particolarmente complesso oppure gli accertamenti preliminari non abbiano fornito elementi conoscitivi sufficienti; tale valutazione costituisce esercizio di discrezionalità sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
- Quando l’Amministrazione abbia legittimamente rinviato l’esame disciplinare all’esito del processo penale, il termine per la contestazione degli addebiti decorre dalla conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile e non dalla precedente conoscenza del fatto storico o dell’arresto del militare.
- Le valutazioni sulla gravità dell’infrazione e sulla scelta della sanzione disciplinare rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice solo in presenza di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, evidente sproporzione o abnormità.
- La detenzione e il trasporto di sostanze stupefacenti a fini di spaccio da parte di un militare possono integrare una violazione gravissima dei doveri connessi allo status, idonea a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario e a giustificare la perdita del grado per rimozione.
- L’archiviazione di un procedimento disciplinare divenuto non definibile nel merito per l’intervenuta perdita del grado può contenere una riserva di rinnovazione subordinata all’eventuale reintegrazione in servizio, purché l’interesse all’impugnazione di tale previsione sia concreto e attuale.
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