Ordinanza n. 11206/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA ITALIANA N. PROT. -OMISSIS-DD. 12.08.20 NOTIFICATO IL 17.11.20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell'Interno di rigetto della domanda di cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana, notificato il 17 novembre 2020. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La camera di consiglio è stata convocata nell'ambito dell'organizzazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato, per verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruttoria e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il Collegio ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione. Ha inoltre rilevato che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, ai sensi dell'art. 46 c.p.a., e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Non è stata quindi definita la domanda di annullamento nel merito né adottata una pronuncia di improcedibilità o estinzione. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Le spese non sono state disciplinate nel testo.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato nel contesto della trattazione della causa in camera di consiglio.
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato ritenuto adempiuto.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato quale disposizione che, unitamente all'art. 73, comma 1-bis, limita il rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato per il divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, prima della calendarizzazione della causa il giudice può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiuta istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, il fascicolo procedimentale è stato depositato dall'amministrazione e non occorrono ulteriori incombenti istruttori o processuali, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza decidere il merito della controversia.
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